Totalizzazione contributi pensione: cosa è

La totalizzazione (D.Lgs n°42/ 2006) consente all’assicurato di cumulare tutti i contributi versati presso le differenti gestioni pensionistiche (purché l’anzianità contributiva presso ogni singolo Ente sia pari ad almeno 3 anni, la somma sia almeno di 20 anni e l’età anagrafica pari a 65 per la vecchiaia) per ottenere un’unica pensione. L’istituto è gratuito e si rivolge a coloro che non sono già titolari di pensione.

Totalizzazione contributi gestione separata Inps – Possono essere totalizzati i contributi versati alla Gestione Separata Inps, ed in caso di periodi sovrapposti  questi aumentano il rendimento pensionistico ma non l’anzianità contributiva.

Le gestioni pensionistiche calcolano ciascuno la propria quota di pensione in base all’effettiva iscrizione e contribuzione maturata. Il sistema di calcolo per determinare la pro quota, qualora il professionista abbia già raggiunto presso la propria cassa professionale i requisiti minimi per il diritto ad autonoma pensione, è desunto dall’art. 25 dello Statuto; in caso contrario, il calcolo è misto (parte contributivo e parte retributivo). Il D.Lgs n.78/2010 convertito in L. n. 122/2010 prevede il differimento di 18 mesi della decorrenza per i trattamenti di vecchiaia e di anzianità per coloro che maturano il diritto a partire dal 1/1/2011. Rimangono invariati i termini di decorrenza per le pensioni ai superstiti (1° giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa) e per i trattamenti di inabilità (1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione).

Ricongiunzione Inps Inpdap

Ricongiunzione contributi – La ricongiunzione (L. 45/1990) è l’unificazione presso un’unica gestione pensionistica di tutti i periodi assicurativi maturati presso i differenti Enti previdenziali. L’istituto è tendenzialmente oneroso: l’onere a carico del richiedente è determinato dalla differenza tra la riserva matematica – l’importo necessario a coprire il supplemento di pensione determinato dal trasferimento di contribuzione da altra gestione previdenziale – e l’ammontare dei contributi versati presso la gestione alla quale si è chiesto il trasferimento dei contributi, maggiorati degli interessi maturati alla data della domanda della ricongiunzione.

L’onere può essere pagato in un’unica soluzione o a rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti e l’importo è fiscalmente deducibile.

Ricongiunzione contributi Gestione Separata Inps – Non possono essere ricongiunti i contributi versati alla Gestione Separata Inps. La decorrenza segue quella di ogni specifica pensione senza il differimento dei 18 mesi. Le annualità riscattate concorrono alla determinazione della anzianità contributiva utile al raggiungimento del diritto a pensione.