Una delle più grandi novità introdotte dalla Tasi è l’attribuzione di una percentuale della tassa immobiliare a carico degli inquilini in affitto. A differenza di quanto accade ad esempio con l’Imu infatti, questa terza componente della Iuc, si applica a chiunque detenga il possesso della casa, anche a titolo di locazione. E’ il Comune, che dispone di ampia discrezionalità, a quantificare a quanto ammonta la quota spettante agli inquilini in una forbice compresa tra il 10 e 30% del totale. Se non ci sono specifiche in merito tramite delibera apposita si applica in automatico la quota minima de 10%.

La differenza resta a carico del proprietario.  

Tasi inquilini, come e quando si paga

Modalità e termini di pagamento restano gli stessi per proprietario e inquilino. Il modello da compilare è F24 (codice tributo 3961). Per quanto riguarda le scadenze, quindi 16 giugno per i Comuni che hanno deliberato le aliquote prima del 23 maggio e il 16 ottobre per gli altri. Visti gli importi esigui addebitati agli inquilini è possibile pagare anche in un’unica formula senza rateizzare a dicembre. Altrimenti si può suddividere il pagamento in due rate come per i proprietari. Il ministero dell’Economia ha chiarito che i versamenti di proprietario e inquilino vanno fatti separatamente: in un prima battuta infatti era stata avanzata l’ipotesi che ad anticipare dovesse essere il proprietario salvo poi rimborso della quota dovuta dall’inquilino.