Con la Legge di Stabilità 2016 sono state introdotte importanti novità per quel che riguarda gli immobili affittati. Per questa tipologia di immobili, infatti, sono previste aliquote agevolate per il pagamento di Tasi e Imu.   Dal 2016 oltre all’esenzione della Tasi per le abitazioni principali non di lusso è stato previsto un vantaggio fiscale per i contribuenti che hanno deciso di locare un immobile di proprietà con il canone concordato, secondo la legge 431 del 1998. La Legge di Stabilità 2016 agevola tutti i proprietari che ricorrono al canone concordato, cioè quel contratto di affitto stipulato per le abitazioni situate in Comuni ad alta densità abitativa per un corrispettivo per la locazione che varia all’interno di limiti minimi e massimo individuati nell’accorto in questione (inferiori a quelli previsti nel libero mercato).

 

Riduzione Tasi e Imu

L’agevolazione prevede una riduzionedelle aliquote di Tasi e Imu, stabilite dal Comune in cui si trova l’immobile, pari al 25%. Resta fermo, comunque, che il proprietario dell’immobile sarà tenuto al pagamaneto della Tasi per un importo compreso tra il 70 e il 90%, applicando la riduzione citata, mentre per l’affittuario sarà esentato dal pagamento della somma residua (un importo che oscilla tra il 10 e il 30%) quando l’immobile in affitto è adibito ad abitazione principale.   Escludendo, infatti, la Legge di Stabilità dal pagamento dell’imposta gli immobili adibiti ad abitazione principale, in questo caso spetta soltanto al possessore pagare la Tasi di sua compentenza che, in base alla regolamentazione della Tasi, spetta, appunto al proprietario per un importo che varia tra il 70 e il 90% dell’imposta.   Per quel che riguarda l’IMU, invece, nulla cambia per gli immobili in affitto poichè la tassa è dovuta soltanto dal possessore dell’immobile poichè coinvolge solo la proprietà e non l’uso. Nella prossima pagina uno specchietto riepilogativo di quanto spetterà pagare al proprietario e quanto all’affittuario di Tasi e di Imu.

 

Pagamento Tasi e IMU immobili in affitto

Vediamo nello specchietto riepilogativo, quindi, cosa avviene sull’imposizione fiscale degli immobili dati in locazione.   Imu: Il possessore è tenuto al pagamento del tributo in misura piena sulla base delle aliquote stabilite dal Comune in cui è ubicato l’immobile.  L’affittuario non è tenuto al pagamento.   Tasi: Il proprietario paga il tributo (se il Comune lo prevede) in misura compresa tra il 70 e il 90% dell’ammontare complessivo del tributo.  L’affittuario è esente da tale pagamento se l’immobile affittato è adibito ad abitazione principale. In caso contrario la sua parte di tributo oscilla tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo del tributo (determinato dalla condizione soggettiva del possessore).   In ogni caso entrambi i tributi saranno agevolati di una quota del 25% se il canone di locazione è concordato mentre i proprietari continueranno a beneficiare della riduzione del 30% per la determinazione della quota di canone imponibile ai fini Irpef o del 10% della cedolare secca (fino al 31 dicembre 2017, mentre dal 1 gennaio 2018 l’aliquota tornerà al 15%).