Regime dei minimi

Superminimi: agevolazioni previste dal nuovo regime

I superminimi devono rispettare le stesse condizioni che erano previste per accedere al regime dei minimi

16 dicembre 2011 , ore 13:08 - 5 Commenti

Nei confronti dei contribuenti “superminimi” dovrà poi essere chiarito se sia possibile operare, da parte dei sostituti d’imposta, la ritenuta d’acconto del 20% sulle somme corrisposte, come già previsto nell’attuale regime dei minimi (o ex-minimi). Occorre a tal fine considerare che:

  • nel regime dei superminimi, il contribuente si vedrebbe sottoposto ad un’anticipazione d’imposta, (la ritenuta d’acconto), nella misura del 20%, a fronte di una sostitutiva dovuta nella misura del 5%; ciò comporterebbe un’inevitabile posizione cronicamente a credito;
  • nel regime delle nuove iniziative produttive, che sconta un’imposta sostitutiva del 10%, l’Agenzia ha riconosciuto la non applicabilità della ritenuta d’acconto.

CONTRIBUENTI SUPERMINIMI: SPESE, AGEVOLAZIONI E CONDIZIONI PREVISTE DAL VECCHIO REGIME DEI MINIMI

Al regime dei nuovi “superminimi” sono applicabili le medesime agevolazioni e semplificazioni previste dalla legge n. 244/2007 per i “vecchi” contribuenti minimi.

Per poter accedere al nuovo regime dei superminimi, è assolutamente necessario che oltre ai requisiti evidenziati in precedenza, siano rispettate anche tutte le condizioni poste dal “vecchio” regime. In particolare, il comma 96, dell’articolo 1, (L. 244/07), circoscrive l’ambito di applicazione del regime ai soli soggetti che:

  • nell’anno solare precedente:
  • hanno conseguito ricavi oppure che hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;
  •  non hanno effettuato cessioni all’esportazione;
  • non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro;
  • nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Nel caso di beni detenuti in affitto o locazione finanziaria rileva, ai fini del suddetto limite, la sommatoria dei canoni di affitto o di locazione finanziaria pagati o fatturati nel triennio.

In secondo luogo, nel computo del limite dei 15.000 euro non deve tenersi conto dell’eventuale IVA indetraibile che grava sui singoli beni. Per quanto riguarda i beni strumentali utilizzati promiscuamente nell’attività d’impresa ovvero arte o professione l’Amministrazione finanziaria ritiene che i beni strumentali utilizzati solo in parte per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo vadano considerati con riferimento al 50% del corrispettivo.

Le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 della legge IVA.

Inoltre, a norma del comma 99, (art. 1, L. n. 244/07), non sono considerati contribuenti minimi:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • i soggetti non residenti;
  • i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, numero 8), del DPR 633/72, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del D.L. n. 331/93;
  • gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR, società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

Per i soggetti che si trovano nella condizione di uscire dal regime in esame, per legge, o per opzione, le conseguenze fiscali si avranno sia sotto il profilo delle imposte sul reddito che dell’imposta sul valore aggiunto.

 

LE ALTRE SEZIONI DELLA NOSTRA GUIDA AL REGIME DEI MINIMI E DEI SUPERMINIMI

Uscita regime dei minimi: le conseguenze

Requisiti regime minimi: condizioni per aderire al regime agevolato

Contribuenti minimi: il passaggio ai superminimi

Regime minimi: modifiche 2011 del regime agevolato

 

 
 
avatar Roberto Franchini

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5 Commenti

  • # 1
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    Buongiorno,

    sono un ragazzo di 27 anni compiuti. Per il 2012 vorrei aprire partita iva e poter beneficiare dei superminimi. Occorre che compili il modello AA9/10 per la dichiarazione di inizio attività? Se si, come occorre compilare la dichiarazione nella maniera corretta? Sul modello infatti alla voce “regimi fiscali agevolati” compaiono solo le opzioni relative al “regime per i contribuenti minimi” (Art. 1 co.96 24/12/2007 N. 244) e al “regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo” (Art 13 L. 23/12/2008, N. 388).
    Altrimenti esiste un ulteriore modulo, aggiornato?

    Grazie!

    • # 2
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      Salve David,
      Probabilmente il modulo non era ancora stato aggiornato con le nuove diciture. Provi a vedere ora, se ancora non è stato aggiornato chieda al personale dell’ufficio o chiami al call center

  • # 3
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    Sono un’infermiera in libera professione ho 35 anni e la P IVA aperta da 2 anni mi e stato detto che usufruisco del regime super minimi con ritenta d’acconto 5/. Perché gli infermieri sono esenti IVA .ho già fatturato Dicembre al 5/ perché mi viene pagata al 20 Gennaio e tutto giusto? Grazie

  • # 4
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    Sono estetista ha lavorato fino al 2007 con negozio in propio, ho poi chiuso l’attività, ho lavorato fino alla fine del 2011 come dipendente. ora tutte le apportunità di lavoro mio chiedona la partita IVA… come posso fare e quanto devo pagaren tra tasse e contributi???
    Grazie, Gabriella

  • # 5
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    Salve, sono lavoratrice dipendente di eta inferiore aí 35 anni e vorrei aprire p.i. per attivita’ di consulenza. Vorrei sapere a quali oneri andro’ incontro, anche in caso di assenza di reddito. E in caso di chiusura della p.i.?
    Grazie mille

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