Il D.L. n. 1/2012 ha inserito nel Codice civile un nuovo articolo, il 2463-bis, che disciplina la “società semplificata a responsabilità limitata”.  

SOCIETA’ SEMPLIFICATA A RESPONSABILITA’ LIMITATA REQUISITI PER LA COSTITUZIONE

Questa “nuova società” si caratterizza dal fatto che può essere costituita solo da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni di età e prevede che:

  • il capitale sia di almeno 1 (un) euro (contro l’attuale minimo di 10.000 euro);
  • la costituzione avvenga mediante scrittura privata da depositare presso il registro delle Imprese a cura degli amministratori, in esenzione da diritti di bollo e di segreteria.

Al compimento del trentacinquesimo anno di età:

  1. di uno dei soci, lo stesso è escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedono a convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società;
  2. di tutti i soci, gli amministratori devono convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa ex art.
    2484, C.c. Di fatto quindi la srl semplificata si scioglie, oltre che al verificarsi delle cause previste dall’art. 2484, C.c. (decorso del termine, conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, impossibilità di funzionamento dell’assemblea, riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ecc.), anche qualora venga meno il requisito dell’età in capo a tutti i soci.

Per la costituzione della Ssrl occorrerà comunque attendere le norme attuative che saranno disposte da un apposito decreto ministeriale.  

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Società Semplificata a Responsabilità Limitata (SSRL): occasione per under 35