Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma sospendono i suoi effetti, nell’attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione è una situazione momentanea che però incide sui diritti e doveri che nascono con il matrimonio. Quando interviene la separazione, vengono meno gli obblighi di coabitazione, di fedeltà , ma rimangono a carico di ciascun coniuge l’obbligo di mantenere, istruire, educare i figli e l’obbligo di assistenza materiale verso il coniuge economicamente più debole.

La separazione è un momento difficile e spiacevole, la cosa più complicata è gestire le molteplici questioni giuridiche da risolvere. Una delle scelte più difficili è  su chi debba essere il genitore col quale i figli vivranno stabilmente, il “coniuge affidatario”. E’ importante sottolineare che la legge, stabilisce che il problema dell’affidamento , della collocazione o delle modalità della cura dei figli si pone solo fino a quando questi non raggiungano la maggiore età. Nella separazione, quando diventano maggiorenni, il giudice non può più decidere sull’affidamento, neanche se il figlio sia disabile o ritenuto ancora immaturo. Tale decisione spetta al ragazzo che ha piena libertà di scegliere con quale genitore stare. E’ da  tener presente che non esiste nessuna forma che attribuisca al padre o alla madre un diritto di stare con i figli in prevalenza rispetto all’altro genitore. L’art. 155 del codice civile sancisce il diritto del minore a mantenere, anche  nella separazione, un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.  Il giudice valuta in via prioritaria l’affido del minore ad entrambi i genitori. Questa forma di affidamento,  “affidamento condiviso” . viene ritenuta la più valida per garantire al minore  un tranquillo e sereno sviluppo. Resta fermo il potere del giudice, di disporre l’affidamento ad uno solo dei genitori qualora l’affidamento ad entrambi possa risultare dannoso per il minore.
Nella prossima pagina vedremo quando è possibile che l’affidamento dei minori non avvenga in modo condiviso.

Il diritto di bigenitorialità

La bigenitorialità diviene un principio insopprimibile sia dei figli che dei genitori, i quali conservano un interesse diretto a mantenere un rapporto costante con i figli , e sono obbligati a partecipare a tutte le scelte della loro vita in modo significativo.

Il rifiuto del minore

Una condizione per contravvenire alla regola di affidamento condiviso è rappresentata dal rifiuto del minore alla frequentazione dell’altro genitore, rifiuto che deve essere espresso in modo sereno, preciso e spontaneo e che risulti opportuno assecondare tenendo conto dell’eta del minore. Il giudice dovrà accertare se la volontà del minore corrisponde (ascoltando il minore), realmente, al suo interesse e verificare se il rifiuto  non sia invece frutto di condizionamenti da parte di un genitore o se sia il segnale della cosiddetta sindrome di alienazione genitoriale, molto frequente nelle separazioni dove i genitori non raggiungono uno spirito di collaborazione e di comunicazione. La sindrome di alienazione genitoriale è una situazione in cui la figura di un genitore viene costantemente demonizzata, svalorizzata dal genitore alienante e che produce al minore una serie di disagi tra cui il netto rifiuto ad avere rapporti con il genitore alienato.