28 giugno 2012, ore 15:17 | Scadenze Tasse e Tributi
Scudo fiscale: il versamento dell’imposta di bolloSulla prossima scadenza dell'imposta di bollo sulle attività rimpatriate o regolarizzate con lo scudo fiscale, introdotta dal decreto salva Italia, è opportuno ricordare le modalità e i soggetti tenuti al versamentoIn scadenza il 16 luglio il versamento dell’imposta di bollo sulle attività rimpatriate o regolarizzate con lo scudo fiscale, introdotto dal decreto salva Italia.
Il prossimo 16 luglio scade il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle attività oggetto di rimpatrio o di regolarizzazioni. Introdotta dal decreto salva Italia, l’imposta di bollo sulle attività scudate ha delle misure precise.
Bollo scudo fiscaleL’aliquota dell’imposta di bollo speciale annuale è pari al 4 per mille, ma per gli anni 2012 e 2013 l’aliquota è stabilita, rispettivamente, nella misura del 10 e del 13,5 per mille. L’imposta di bollo straordinaria con misura pari al 10 per mille è invece dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione che, alla data del 6 dicembre 2011, sono state in tutto o in parte prelevate dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione ovvero comunque dismesse, ed è dovuta per il solo anno 2012.
Bollo scudo fiscale: base imponibileE’ utile ricorda che l’imposta di bollo speciale e l’imposta straordinaria sui prelievi sono calcolate sull’ammontare delle somme di denaro e sul valore di mercato delle attività finanziarie. In mancanza si tiene a riferimento il valore nominale o di rimborso, determinati alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Per quelle attività finanziarie che non presentino né un valore nominale né un valore di rimborso si deve tener conto del valore di acquisto. Bollo scudo fiscale: i soggetti obbligatiI soggetti tenuti al versamento sono gli intermediari bancari e finanziari per conto dei soggetti che hanno aderito al c.d. “scudo fiscale”. Gli intermediari in tal caso provvedono a trattenere l’imposta di bollo speciale annuale e l’imposta straordinaria sui prelievi dal conto del soggetto che ha effettuato l’emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.
Bollo scudo fiscale: versamentoL’intermediario deve trattenere le imposte prioritariamente dal conto segretato. Inoltre, lo tesso è tenuto a trattenere le imposte dai conti comunque riconducibili al soggetto che ha effettuato l’emersione. Qualora i predetti conti non siano capienti la provvista può essere fornita dal contribuente.
Segnalazione alle Entrate dei contribuenti inadempientiGli intermediari segnalano all’Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali le imposte non sono state applicate e versate, ossia nel caso di incapienza dei conti comunque riconducibili al contribuente e in mancanza di fornitura della provvista da parte dello stesso. La segnalazione va effettuata nella dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari, modello 770 ordinario, quadro SO, a decorrere dal modello relativo al periodo d’imposta 2012 (mod. 770/2013). Nei confronti dei contribuenti segnalati all’Agenzia delle Entrate l’imposta è riscossa mediante iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tal caso è iscritta a ruolo, oltre all’imposta e ai relativi interessi, la sanzione pari all’importo non versato.
Bollo scudo fiscale: codici tributoI codici tributo per il versamento dell’imposta in questione introdotta dalla manovra salva Italia sono: - “8111″: Imposta di bollo speciale di cui all’articolo 19, comma 6, d.l. 201/2011
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