28 maggio 2012, ore 11:27 | Scadenze Tasse e Tributi
Scadenze prossimo mese giugno 2012: rivalutazioni terreni e partecipazioniLa rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni sociali porta a un'aumento dei valori dei suddetti beni che il contribuente potrà utilizzare nella determinazione della plusvalenza per la tassazione.Come noto, il “Decreto sviluppo”, (art.7, co.2, lett. da dd) a gg) del D.L. n. 70 del 13/5/2011, convertito in legge con modificazioni, dall’art.1, co.1 L. n.106 del 12/7/2011”, ha “riaperto” la possibilità di rideterminare il valore delle partecipazioni sociali e dei terreni detenuti al di fuori del regime di impresa.
Maggiorazione dei valoriIl maggior valore dei suddetti beni, che si determina a seguito della rivalutazione, potrà essere utilizzato dal contribuente in sede di determinazione dell’eventuale plusvalenza (magari a seguito di cessione) da assoggettare a tassazione ai sensi dell’art. 67 del testo unico delle imposte sul reddito. A differenza delle precedenti rivalutazioni, in questa occasione il Legislatore ha previsto la possibilità di poter utilizzare l’imposta sostitutiva versata in una precedente rivalutazione in compensazione di quanto nuovamente dovuto.
Chi sono i soggetti interessatiI soggetti potenzialmente interessati dalla rivalutazione in commento sono tutti coloro che possono originare un “reddito diverso”; in particolare:
Cosa sono le partecipazioni Per partecipazioni si intendono:
Le partecipazioni devono essere possedute al 1° luglio 2011 e, alla stessa data, non devono essere negoziate in mercati regolamentati. Per procedere alla rivalutazione delle partecipazioni è necessario procedere alla redazione ed asseverazione di una perizia di stima della società. Tale perizia dovrà essere effettuata da soggetti autorizzati, quali dottori commercialisti ed esperti contabili, revisori e periti iscritti alle Camere di commercio. La suddetta perizia dovrà essere predisposta ed asseverata entro il prossimo 30 giugno 2012.
Perizia di stima della societàIl costo della perizia è a carico del possessore della partecipazione che lo potrà portare in aumento del costo o valore della propria partecipazione. Qualora, invece, tale costo fosse sostenuto dalla società oggetto di valutazione, questa potrà portarlo in deduzione del proprio reddito in cinque quote ,di pari importo, a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto. L’imposta sostitutiva, pari al 4% o al 2%, a seconda che si affranchi una partecipazione qualificata o meno, deve essere versata non oltre il termine del 30 giugno 2012 (2 luglio 2012, in quanto il 30/6 cade in sabato). In alternativa, il versamento può avvenire anche in 3 rate annuali di pari importo, sulle quali, però, saranno dovuti gli interessi legali nella misura del 3%.
ARGOMENTI TRATTATI:
Asseverazione , Camere di commercio , compensazione , Decreto sviluppo , imposta sostitutiva , imposte , imposte sul reddito , impresa , interessi , interessi legali , perizia di stima , persone fisiche , plusvalenza , rivalutazioni terreni , tassa , tassazione , Tuir
|



Rivalutazione terreni e partecipazioni, i chiarimenti delle Entrate
Rivalutazione terreni, la prima rata entro il 30 giugno 2013
Rivalutazione terreni e partecipazioni anche per il 2013 

Commenti
Per inviare un commento devi fare il login.