Novembre è stato definito il mese delle tasse ma, a ben vedere, i fardelli fiscali più importanti corrispondono alle scadenze di dicembre 2015. La voce più importante è rappresentata dalle tasse sulla casa: saldo Tasi e IMU. Sempre a dicembre inoltre è previsto il versamento dell’acconto IVA. Vediamo nel dettaglio le date da segnare in rosso sul calendario fiscale per il mese di dicembre 2015.

Saldo Tasi 2015: importo e modalità di pagamento

La Legge di Stabilità 2016 ha confermato l’abolizione Tasi sulla prima casa dal prossimo anno.

Il 16 dicembre 2015 però si paga il saldo, l’ultimo quindi per chi ha solamente la prima casa. Aliquote Tasi: quanto si pagherà nel saldo di dicembre 2015 Il versamento deve essere eseguito con modello F24 (lo stesso già usato per la prima rata dello scorso giugno). Al momento della compilazione del modello F24 bisogna conoscere il codice del Comune e il codice tributo oltre, ovviamente, all’importo da versare. Va barrata la casella “saldo”.   Guida alla compilazione del Modello F24

Saldo IMU 2015: importo e modalità di pagamento

Nella stessa data, il 16 dicembre appunto, scade anche il saldo IMU. Il calcolo non è esente da difficoltà: la base imponibile viene determinataapplicando alla rendita catastale rivalutata del 5% i moltiplicatori variabili in base alla categoria catastale dell’immobile considerato. L’aliquota IMU ha dei limiti massimi fissati al 4 per mille per le abitazioni principali e 7,6 per mille per tutte le altre tipologie di immobili tassabili.

Tari 2015: dove si paga a dicembre

Nella maggior parte dei Comuni la Tari scadrà entro il 30 novembre. Non mancano però casi in cui è stata prevista una proroga a dicembre, come ad esempio per i cittadini di Firenze e Torino che entro il 10 dicembre dovranno versare anche la tassa sui rifiuti. Tari 2015: scadenza città per città

Acconto IVA 2015: importo e scadenza

Entro il 27 dicembre va effettuato anche il versamento dell’acconto IVA.

Quest’ultimo è dovuto solamente se dall’ultima liquidazione periodica dell’anno precedente (4 per i trimestrali, 12 per i mensili) emerge un importo di iva dovuta. Il contribuente è esente dal pagamento dell’IVA a dicembre se:

  • l’importo dovuto risulta inferiore a € 102,99;
  • se nell’ultima liquidazione periodica relativa all’anno precedente si evince un credito;
  • se l’ azienda è costituita nell’anno.