Imposta sostitutiva per la rivalutazione di terreni e partecipazioni da versare entro il 2 luglio 2012, dopo l’asseverazione della perizia di stima, senza possibilità di ravvedimento in caso di ritardo.

 

In scadenza lunedì 2 luglio prossimo la possibilità di versare l’imposta sostitutiva per la rivalutazione di quote e terreni. Rivalutazione che può avvenire solo dopo aver proceduto all’asseverazione della perizia di stima dalla quale risulta il valore del bene e al versamento dell’intera imposta sostitutiva o della prima rata.

 

Rivalutazione terreni e quote societarie

Si ricorda come l’articolo 7, comma 2, lettera dd) e successive, del decreto legge n. 70/2011 ha previsto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni posseduti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali. Si ha in particolare la rivalutazione di quote societarie, qualificate o meno, di terreni agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti alla data del 1° luglio 2011. La procedura si perfeziona con l’asseverazione di una perizia di stima del valore del bene redatta da professionisti abilitati e con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 2% o al 4% in relazione alla tipologia del bene rivalutato. Il termine ultimo per procedere all’asseverazione della perizia e al versamento dell’imposta sostitutiva è il 30 giugno 2012, ma siccome cade di sabato, slitta al 2 luglio 2012.

 

Imposta sostitutiva rivalutazione terreni

Il pagamento dell’imposta sostituiva al 4% per terreni e partecipazioni qualificate e al 2% per quelle non qualificate deve essere effettuato entro il prossimo 2 luglio in un’unica soluzione oppure in un massimo di tre rate all’anno, di pari importo. Se il pagamento è in 3 rate annuali, su quelle successive alla prima vengono calcolati gli interessi nella misura del 3% all’anno. Il versamento oltre il termine del 2 luglio non prevede sanatorie con il ravvedimento operoso con la conseguenza che il valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata non può essere utilizzato.

Se invece il contribuente interessato ha versato la prima rata entro il termine previsto, ma non precede a versare le altre rate, queste vengono subito iscritte a ruolo e solo in tal caso di può usufruire del ravvedimento operoso.

 

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