La detrazione Irpef per interventi di risparmio energetico al 55% ( al 65% fino al 2014) realizzati dal 1 gennaio 2009 al 2 gennaio 2013 non si può cumulare con i contributi comunitari, regionali e con quelli locali previsti per obiettivi analoghi. A precisarlo l’Enea, l’Agenzia  nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile.

 Detrazione risparmio energetico: interventi ammessi

La detrazione risparmio energetico è riconosciuta per spese sostenute in caso si:

  •  riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  •  miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  •  installazione di pannelli solari
  •  sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

 

Detrazione 55 o 65%?

Le detrazioni fiscali in oggetto, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure:

  •  55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013
  •   65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari
  •  dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
  •  50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari
  •  dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui  si compone il singolo condominio.

Dal 1° gennaio 2016 (per i condomini dal 1° luglio 2016) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

 Detrazione 55: cumulabilità con altre agevolazioni

Secondo l’Enea, per interventi di riqualificazione energetica effettuati dal 1 gennaio 2009 al 2 gennaio 2013, la detrazione  55% non si può cumulare con i contributi comunitari, regionali e con quelli locali previsti per obiettivi analoghi. Si può cumulare, invece, la detrazione 65% in caso di interventi effettuati dopo il 3 gennaio 2013. La detrazione risparmio energetico invece è compatibile esclusivamente con specifici incentivi stabiliti da Regioni, Province e Comuni, sempre che tali incentivi, a loro volta, siano cumulabili con le detrazioni fiscali.

Non è ammessa la cumulabilità infine con interventi volti a migliorare l’efficienza energetica, quali il Conto energia, la detrazione fiscale del 50% per interventi di ristrutturazione degli immobili, il credito d’imposta del 30% per le spese sostenute dal 2014 al 2016 o nel caso di strutture alberghiere esistenti alla data del primo gennaio 2012.