Si può procedere alla rinuncia all’eredità prima di presentare la dichiarazione di successione

Rinuncia all’eredità prima della dichiarazione di successione. Come si presenta? In che modalità? Entro quanto tempo? Di seguito tutte le risposte necessarie per chi chiamato all’eredità, voglia rinunciarne.

Prima di soffermarci sulla rinuncia all’eredità,  si ricorda che se sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di successione, coloro che sono chiamati all’eredità a titolo di erede, sia per legge che per testamento, non sussiste invece alcun obbligo di presentazione della dichiarazione di successione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.822,84 euro, non comprendendo beni immobili o diritti reali immobiliari.

 Dichiarazione di successione: i soggetti obbligati

 Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione gli eredi e i legatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli immessi nel possesso dei beni, in caso di assenza del defunto o di dichiarazione di morte presunta, gli amministratori dell’eredità, i curatori delle eredità giacenti, gli esecutori testamentari e i trust.

Dichiarazione di successione: i soggetti esonerati

 Non sono tenuti invece all’onere di presentare la dichiarazione di successione i chiamati all’eredità e i legatari se, prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, hanno chiesto la rinuncia all’eredità o al legato o, non essendo nel possesso di beni ereditari, hanno chiesto la nomina di un curatore dell’eredità a norma dell’articolo 528, primo comma, del codice civile, e ne hanno informato per raccomandata l’ufficio delle Entrate.

 Rinuncia all’eredità

 Volendo soffermarci sulla rinuncia all’eredità, se questa viene eseguita nelle forme prescritte ex lege, consentendo al soggetto rinunciatario di non assumere la qualità di erede, produce l’effetto di renderlo estraneo all’eredità, con la conseguenza che nessun creditore potrà rivolgersi a lui per il pagamento dei debiti ereditari, né egli potrà esercitare alcuna azione ereditaria o acquistare alcun bene facente parte della successione.

La rinuncia all’eredità, è bene sottolinearlo, non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una parte dell’eredità.

 Rinuncia all’eredità: come si effettua

La rinuncia all’eredità deve essere effettuata tramite atto pubblico, quindi rivolgendosi a un notaio, oppure con atto ricevuto da cancelliere del Tribunale competente per territorio, intendendosi per tale il tribunale o la sezione distaccata di esso competente per territorio nel luogo in cui il defunto aveva il suo domicilio alla data della morte.
All’istanza di rinuncia all’eredità, vanno allegati il codice fiscale del defunto e del rinunciante.

I termini per la presentazione dell’istanza di rinuncia all’eredità sono:

  • se si è in possesso di beni ereditari, tre mesi dal decesso (articolo 458 cc),
  • se non si è in possesso dei beni ereditari, fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

E’ opportuno, comunque, effettuare la rinuncia all’eredità prima della presentazione della dichiarazione di successione o comunque prima di dividere l’eredità.
Per quanto attiene ai costi della rinuncia, se si sceglie di non ricorrere al notaio, occorre effettuare un versamento di 168 euro con il modello F23 ai fini della registrazione all’ufficio delle Entrate e una marca da bollo da 14,62 euro. Dopo la registrazione per il ritiro della copia conforme della rinuncia all’eredità, occorre una marca da bollo da 14,62 euro, più marche per diritti di cancelleria.