Rimborso e deduzione Irap sul costo del personale dipendente. E’ questo l’oggetto della circolare n. 8/E dell’Agenzia delle entrate che affronta il tema della deducibilità Irap relativa alle spese per il personale dipendente.

Deduzione Irap nella manovra salva Italia

La circolare delle Entrate si sofferma sulla novità introdotta dall’articolo 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la manovra salva Italia per intenderci , in base al quale a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 si prevede  una deduzione Irap relativa alle spese per il personale dipendente.

La circolare in oggetto fornisce alcuni chiarimenti in ordine alle modalità di  fruizione, ai fini delle imposte sui redditi, della deducibilità Irap relativa alle spese per il personale dipendente e alla presentazione delle istanze di rimborso Irap per le annualità pregresse.

Deducibilità Irap, chi interessa

Innanzitutto si precisa che tale deduzione interessa tutti i soggetti che determinano la base imponibile Irap secondo le regole indicate dagli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ossia:

– società di capitali ed enti commerciali,

– società di persone ed imprese individuali,

-banche e altri enti ed società finanziari,

– imprese di assicurazione,

-persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti  arti e professioni.

Calcolo deduzione Irap

La deducibilità Irap prevista per le spese per il personale dipendente e assimilato– deve essere calcolata al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell’articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Queste sono in particolare le deduzioni relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, alle spese e ai contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, alle spese relative agli apprendisti, ai disabili e al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, alle indennità di trasferta per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci e alle deduzioni previste per i contribuenti “minori”, che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.

Per stabilire la deducibilità Irap spettante in ciascun periodo di imposta, occorre procedere al calcolo analitico dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Si riconosce in sostanza al contribuente, la possibilità di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi:

– la quota Irap commisurata all’ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;

– la deducibilità Irap 10% a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.

Rimborso Irap nel decreto legge 16/2012

Il DL semplificazione del Governo Monti, il decreto legge n. 16 del 2012, ha previsto poi la possibilità di chiedere il rimborso Irap sempre relativa al costo del lavoro per i periodi di imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2012. La richiesta di rimborso Irap del contribuente deve procedere alla rideterminazione delle imposte sui redditi dovute nel periodo di riferimento, tenendo conto dell’Irap versata sul costo del lavoro.

Rimborso Irap, chi può chiederlo

Il rimborso Irap inoltre può essere fatto valere sia dai contribuenti che, alla data di entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, ossia il 28 dicembre 2011, non hanno ancora presentato istanza di rimborso. Si precisa, da ultimo, che eventuali istanze di rimborso già tramesse alla data di pubblicazione del presente documento di prassi si considerano validamente presentate , sia da coloro che, al contrario, hanno già provveduto in tal senso.

Istanza rimborso Irap

Nella sua circolare inoltre l’Agenzia guidata da Attilio Befera sottolinea che i contribuenti che, alla data del 28 dicembre 2011, non hanno ancora  avanzato richiesta di rimborso Irap, ovvero, pur avendola presentata, intendono chiedere il rimborso per ulteriori annualità, possono farlo inoltrando apposita istanza telematica.

Si può così avanzare istanza rimborso Irap per le somme versate in data non anteriore al 28 dicembre 2007, a condizione che venga presentata istanza esclusivamente in via telematica entro:

–  48 mesi dalla data di versamento;

– 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l’invio quando il termine di quarantotto mesi cade entro il sessantesimo giorno successivo alla predetta data di attivazione.

Il rimborso Irap spetta anche ai contribuenti che, alla data del 28 dicembre 2011, abbiano già presentato tempestiva istanza di rimborso Irap. A tal fine, precisa l’Agenzia,  si considera validamente presentata l’istanza di rimborso motivata dalla deducibilità Irap, anche se non specificamente riferita alle spese per il personale dipendente e assimilato. Tali soggetti sono comunque tenuti a presentare una nuova istanza di rimborso entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica.

Richiesta rimborso Irap cartacea

L’Amministrazione finanziaria continua affermando che in merito si  considerano valide anche le istanze cartacee presentate nel periodo compreso tra il 28 dicembre 2011 e il 2 marzo 2012, quando cioè è entrato in vigore il decreto legge n. 16 del 2012, sempreché riferite a versamenti non anteriori al termine di decadenza di 48 mesi dal versamento a saldo delle imposte sui redditi e sempreché tale termine non sia anteriore al 28 dicembre 2007.