LA RIFORMA DELLE PENSIONI E IL SISTEMA CONTRIBUTIVO DOPO L’APPROVAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

Il  decreto 201 del 2011 segna quindi una svolta epocale in tema di previdenza visto che a partire dal 1° gennaio 2012 introduce il sistema contributivo per tutti i lavoratori. (Riforma pensioni: ecco il sistema contributivo allo studio)

Tale tipo si sistema è stato introdotto nel 1995 con la legge Dini che ha previsto quindi una differenziazione dal regime sino ad allora vigente: il sistema retributivo. Con il metodo retributivo la pensione viene determinata  in base alla retribuzione che viene percepita negli ultimi anni prima del pensionamento.

Il metodo contributivo invece permette di  ottenere una pensione proporzionale ai contributi versati  durante l’intera vita lavorativa.

 

SISTEMA CONTRIBUTIVO PENSIONI A CONFRONTO CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO

Entrando nel dettaglio i pensionati che usufruiscono del sistema retributivo hanno una pensione mediamente di importo superiore. Il periodo a cui fare riferimento per la determinazione dell’importo da percepire riguarda in genere gli ultimi 10 anni di vita lavorativa ( anche se in alcuni casi viene considerato un periodo inferiore). La media delle retribuzioni finali viene moltiplicata per un rendimento annuo che varia dal 2 per cento allo 0,9 per cento in base alla retribuzione media calcolata, tale valore viene poi moltiplicato per l’anzianità contributiva ( con un valore massimo di 40 anni). Alla fine il l’importo della pensione potrebbe essere di un livello pari all’80 per cento di quanto  percepito nell’ultimo periodo.

Il metodo contributivo invece permette ai lavoratori di usufruire di tutti i contributi versati durante l’attività lavorativa ( sia di quelli versati dal lavoratore che quelli versati dalla società). Tutti i contributi vengono poi successivamente rivalutati annualmente e poi moltiplicati per un montante contributivo, che tiene conto della possibilità di sopravvivenza in base all’età di pensionamento dell’individuo. Inoltre con il metodo contributivo vengono anche prevede degli incentivi e dei disincentivi in base all’età effettiva di pensionamento.

E’ proprio il comma 16 dell’art. 24 a stabilire quali siano i coefficienti di conversione previsti per applicare il metodo contributivo per i soggetti oltre i 65 anni di età ( sino ad un massimo di 70 anni). Quindi, come detto, la pensione sarà calcolata convertendo il montante corrispondente ai contributi versati e rivalutati, sulla base di coefficienti dipendenti dall’età di pensionamento del lavoratore. I coefficienti sono determinati per legge ed hanno lo scopo, attraverso i dati sulle aspettative di vita, di equilibrare il rapporto tra importo dei contributi versati ed importo della pensione ricevuta . In base al decreto sino al 2018 si avrà la rivalutazione triennale dei coefficienti tenendo conto delle aspettative di vita. A partire da tale data la rivalutazione sarà fatta invece ogni due anni per uniformare le varie disposizioni ora vigenti.

 

ASSEGNI PENSIONISTICI: ELIMINATE LE FINESTRE MOBILI

Altra novità del decreto riguarda i tempi di attesa per percepire gli assegni  pensionistici, visto che vengono eliminate le finestre mobili ( e cioè l’attesa di un anno o un anno e mezzo  dalla fine dell’attività lavorativa prima di ricevere il primo assegno dell’ente di previdenza). Dal primo gennaio 2012 invece si aumenterà l’età pensionabile per le donne nel settore privato, dipendenti ed autonome. Si parte dai 62 anni del 2012 per giungere ai 66 anni nel 2018 (  tali valore terranno conto anche delle aspettative di vita).  In ogni caso a partire dal 2012 , l’età di pensionamento sia per i lavoratori del settore privato che per quello pubblico l’età di pensionamento non potrà essere inferiore ai 67 anni. In ogni caso la pensione di vecchiaia potrà essere erogata con almeno 20 anni di anzianità contributiva e se dai calcoli l’importo dell’assegno è pari ad almeno 1,5 volte l’assegno minimo. La pensione anticipata consente di andare in pensione  prima ma occorre avere  42 anni ed un mese di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni ed un mese di anzianità contributiva se donna.

Se si va in pensione a 60 anni il taglio dell’assegno sarà di circa del 2 per cento, mentre a 61 anni si subirà una decurtazione di circa un punto percentuale.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA’ PENSIONI –  la manovra introduce un’ulteriore prelievo del 15 per cento per le pensioni che superano i 200 mila euro annui ( da aggiungere già ai prelievi  fissati al 5 ed al 10 per cento).