12 luglio 2012, ore 12:04 | Normativa e Prassi
Rientro dei cervelli: gli incentivi nel mod. 770 semplificato 2012Il 31 luglio è l'ultimo giorno per inviare il modello 770 semplificato 2012, con cui indicare gli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in ItaliaIn scadenza il 31 luglio l’invio del modello 770 semplificato 2012, con cui indicare gli incentivi per il rientro dei cervelli in Italia.
Introdotti con la legge 30 dicembre 2010, n. 238, gli incentivi fiscali previsti per il rientro dei cervelli in Italia, ossia di talenti professionali, devono essere indicati nel modello 770 semplificato 2012, da parte dei sostituti di imposta.
Rientro cervelli in Italia
Il rientro dei cervelli in Italia si qualifica come un incentivo con l’intento di far sì che il nostro paese possa vedere uno slancio e una rinascita economica. Gli incentivi per i giovani in tal caso prevedono l’applicazione, dal 28 gennaio 2011 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, di una riduzione della base imponibile dichiarata ai fini IRPEF al 20 o al 30%, rispettivamente per le lavoratrici o i lavoratori che, rientrando nel nostro paese, mettono a loro disposizioni competenze e capacità professionali. ( si veda per maggiori delucidazioni sui requisiti e gli adempimenti richiesti il nostro articolo http://www.investireoggi.it/fisco/fuga-dei-cervelli-incentivi-fiscali-per-il-rientro-in-italia/). Spetta al lavoratore presentare l’apposta istanza per chiedere al suo sostituto d’imposta di applicare la riduzione Irpef del 20 o del 30%, in base alle legge “rientro dei cervelli”, la legge n. 238/2010.
Rientro cervelli: invio 770 semplificato
Spetta proprio a questi sostituti di imposta, inviare in via telematica entro il prossimo 31 luglio 2012, il modello 770 semplificato 2012, in cui indicare le agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli in Italia. Proprio per poter godere delle agevolazioni in oggetto, in questo modello al punto 1 deve essere indicata la riduzione della base imponibile dichiarata ai fini IRPEF al 20 o al 30%. Il sostituto di imposta ha l’onere di indicare in tal caso l’ammontare complessivo delle somme che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile.
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ARGOMENTI TRATTATI:
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