Con provvedimento del 30 marzo 2012, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il foglio Avvertenze della cartella di pagamento, recependo le novità del procedimento di reclamo mediazione, in vigore dal 1° aprile scorso. L’art. 17-bis prevede:

  • al comma 5, che “Il reclamo va presentato alla Direzione Provinciale o alla Direzione Regionale che ha emanato l’atto”;
  • al comma 6, che “Per il procedimento di applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, 18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell’articolo 22 (del D.Lgs. 546/92, n.d.r.), in quanto compatibili”.

In estrema sintesi, quindi, il reclamo va presentato alla Direzione che ha emanato l’atto osservando le disposizioni relative alla presentazione del ricorso tributario specificamente richiamate.

 

Ricorso commissione tributaria: l’iter da seguire

Il richiamo all’art. 12 significa che il reclamo per controversie tributarie di importo superiore a 2.582,28 euro deve essere sottoscritto dal difensore abilitato all’assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni Tributarie, al quale, a sua volta, deve essere stato previamente conferito l’incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce o a margine di un atto del processo. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa, a meno che la stessa non venga formulata d’ufficio da parte dell’organo destinatario qualora non intenda accogliere in tutto o in parte il reclamo. L’art. 18 del D.Lgs. 546/92, invece, fornisce l’elencazione tassativa delle indicazioni che deve contenere il ricorso, per cui tali indicazioni vanno proposte anche nell’atto di reclamo, a pena di inammissibilità. L’art. 19 del D.Lgs. 546/92 elenca gli atti impugnabili e l’oggetto del ricorso. L’art. 20 del D.Lgs. 546/92 si occupa, invece, della proposizione del ricorso tributario e precisa che lo stesso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell’art. 16 del D.Lgs. 546/92, cioè attraverso una delle tre seguenti alternative:

• spedizione postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento (in tal caso il ricorso si intende proposto alla data di spedizione che risulta dal timbro postale);

• consegna diretta dell’originale all’impiegato addetto dell’Ufficio finanziario, che ne rilascia ricevuta;

• notifica tramite Ufficiale Giudiziario, a norma degli artt.

137 e seguenti c.p.c.

 

Quando si può presentare il ricorso tributario

L’art. 21 del D.Lgs. 546/92 dispone che il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro 60 giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato o decorsi 90 giorni dalla domanda di restituzione dei tributi in caso di rifiuto tacito (c.d. silenzio-rifiuto).

Si ricorda che il termine di impugnazione è perentorio e che per il computo del termine:

• si osservano le norme dell’art. 2963 C.C. e dell’art. 155 c.p.c. (si esclude il dies a quo, cioè il giorno iniziale e si include il dies ad quem, cioè quello finale);

• se l’ultimo giorno del termine è il sabato o festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo;

• si applica la sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno;

• se è stata presentata istanza di accertamento con adesione (che è compatibile con il nuovo istituto) il termine per impugnare è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente (in pratica, il predetto termine è prorogato di 90 giorni). Decorsi 90 giorni senza che sia intervenuto l’accoglimento dell’istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo-mediazione produce gli effetti del ricorso. Ne deriva che, con riguardo alla successiva fase di costituzione in giudizio, nel caso di presentazione di reclamo-mediazione, il contribuente deve costituirsi nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla presentazione dell’istanza o, se anteriore, dalla data di ricevimento del diniego o dalla notifica dell’atto di accoglimento parziale della stessa.

 

Ricorso tributario termini: cosa prescrive la legge

Dalla presentazione del reclamo opera la nuova sospensione dei termini per depositare la costituzione in giudizio in Commissione Tributaria di 90 giorni; come chiarito dalla circolare 9/E/12 “la notifica dell’istanza determina la data a partire dalla quale decorre un termine dilatorio per l’instaurazione della controversia”. Nel caso di contribuente che può sommare tutti i termini disponibili, il reclamo (il cui termine di proposizione è lo stesso di proposizione del ricorso) andrà presentato, al massimo, entro 196 giorni dalla notifica dell’atto, dato dalla sommatoria dei 60 giorni per impugnare, 90 giorni per l’accertamento con adesione e 46 giorni di sospensione feriale (1 agosto – 15 settembre) ove si verifichi il presupposto; gli ulteriori 90 giorni previsti dalla disciplina del reclamo non differiscono ulteriormente il termine per l’impugnazione (che, come detto, è lo stesso sia per impugnare con il ricorso sia per presentare il reclamo) ma intervengono successivamente con riferimento alla sola costituzione in giudizio, da depositarsi inderogabilmente entro 30 giorni.

L’art. 22, comma 4, del D.Lgs. 546/92 dispone che unitamente al ricorso il contribuente deposita l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato ed i documenti che produce, in originale o fotocopia.

Questa è una rilevante novità: si ricorda, infatti, che in sede di proposizione del ricorso il contribuente può proporre ricorso senza allegare al medesimo né la copia dell’atto impugnato né i documenti che intende produrre; il citato comma 6, invece, in caso di presentazione del reclamo, impone di allegare già al reclamo stesso i citati documenti.

Operativamente ciò comporterà una diversa modalità di predisposizione degli atti perché ogni qual volta si presenterà reclamo occorrerà predisporre il fascicolo completo (invece, in caso di presentazione del ricorso perché controversia di valore superiore a 20.000 euro nulla è cambiato e si potrà continuare a notificare l’atto all’Ufficio emanante senza allegare i documenti).

La circolare 9/E/12, par. 2.6, ha precisato che “la mancata allegazione di atti o documenti già in possesso dell’Ufficio non costituisca motivo di rigetto dell’istanza.

Di contro, la mancata allegazione di atti o documenti non in possesso dell’Ufficio potrebbe rendere l’istanza incompleta (e non conforme quindi al ricorso, completo di allegati, eventualmente depositato in Commissione al termine del procedimento), allorchè tali atti o documenti siano dimostrativi di fatti rilevanti ai fini della compiuta e corretta disamina delle ragioni addotte dal contribuente. Alla Direzione va pertanto notificata l’istanza completa dei documenti che il contribuente intende eventualmente depositare insieme al ricorso”.

Occorre precisare che il reclamo va presentato in carta libera poiché si dovrà corrispondere il contributo unificato al momento del deposito della costituzione in giudizio presso la Commissione Tributaria, come accade ormai usualmente in caso di proposizione del ricorso. Nel foglio Avvertenze viene poi evidenziato – sezione “Richiesta di informazioni e di riesame del ruolo in autotutela” – che nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame sia al Call Center sia a qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate.