Regime dei minimi

Requisiti regime minimi: condizioni per aderire al regime agevolato

Quali sono i requisiti previsti dalla nuova normativa per l'accesso al regime agevolato dei minimi

16 dicembre 2011 , ore 13:09 - 1 Commento

Oltre alle limitazioni soggettive e temporali sopra esposte, l’accesso al nuovo regime dei minimi è consentito qualora:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale o comunque d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, purché l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

In buona sostanza, si tratta delle medesime condizioni previste per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della legge n. 388/2000. Ai fini della corretta interpretazione del significato di tali condizioni risulta, quindi, opportuno il richiamo ai documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate concernenti tale ultima agevolazione.

 

CONTRIBUENTI MINIMI: FOCUS SUL DIVIETO DI ESERCIZIO DI ALTRA ATTIVITA’ NEI 3 ANNI PRECEDENTI

In particolare con riguardo al divieto di aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, è stato chiarito che:

  • la semplice apertura di partita IVA non costituisce automaticamente causa di esclusione dal regime fiscale agevolato, occorrendo a tal fine l’effettivo esercizio dell’attività;
  • la qualità di socio in società personali o di capitale non è di per sé causa ostativa per l’adozione del regime agevolato. A tal fine occorre fare riferimento all’effettivo esercizio dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta in concreto dal socio. Pertanto, se il soggetto è stato socio accomandante di S.a.s. o socio in S.r.l., egli può ugualmente fruire del regime agevolato in esame purché non abbia svolto, nei tre anni precedenti, attività di gestione all’interno della società, dopo il conferimento di solo capitale.

In relazione al requisito secondo il quale l’attività da esercitare non deve essere una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo, (ivi compreso anche un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata, quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti.

Si tenga presente che i tre requisiti di cui sopra devono essere verificati non solo dai soggetti che inizieranno l’attività nel 2012, ma anche da coloro che l’hanno già intrapresa dal 1.1.2008, pertanto questi ultimi, per mantenere il regime minimo nel 2012 e negli anni successivi fino al termine del quinquennio (max fino al 2015 per chi ha iniziato l’attività nel 2011), dovranno necessariamente rispettare i predetti requisiti, ancorché mai considerati nel “vecchio” regime.

Il nuovo regime impositivo, delineato dall’articolo 27 del decreto, si caratterizza per l’applicazione sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%, in luogo del 20%, originariamente prevista per i “vecchi” minimi.

 

LEGGI LE ALTRE SEZIONI DELLA NOSTRA GUIDA AL REGIME DEI MINIMI E DEI SUPERMINIMI

Uscita regime dei minimi: le conseguenze

Contribuenti minimi: il passaggio ai superminimi

Regime minimi: modifiche 2011 del regime agevolato

Superminimi: agevolazioni previste dal nuovo regime

 
 
avatar Roberto Franchini

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1 Commento

  • # 1
    avatar

    Salve,
    sono impiegato tecnico di 3° livello in una impresa edile con contratto a tempo indeterminato ccnl edile industia già da qualche anno.
    A novembre 2011 ho superato l’esame di abilitazione alla professione di geometra e vorrei aprire una partita iva, appunto come geometra, a gennaio 2012, continuanto comunque anche il mio lavoro da impiegato
    Posso rientrare nel nuovo regime dei minimi o la mia nuova attività potrebbe essere interpretata come continuazione della precedente attività svolta?
    Grazie

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