16 dicembre 2011, ore 13:09 | Ditte individuali e Professionisti Regime dei minimi
Requisiti regime minimi: condizioni per aderire al regime agevolatoQuali sono i requisiti previsti dalla nuova normativa per l'accesso al regime agevolato dei minimiOltre alle limitazioni soggettive e temporali sopra esposte, l’accesso al nuovo regime dei minimi è consentito qualora:
In buona sostanza, si tratta delle medesime condizioni previste per l’accesso al regime delle nuove iniziative produttive di cui all’art. 13 della legge n. 388/2000. Ai fini della corretta interpretazione del significato di tali condizioni risulta, quindi, opportuno il richiamo ai documenti di prassi emanati dall’Agenzia delle entrate concernenti tale ultima agevolazione.
CONTRIBUENTI MINIMI: FOCUS SUL DIVIETO DI ESERCIZIO DI ALTRA ATTIVITA’ NEI 3 ANNI PRECEDENTIIn particolare con riguardo al divieto di aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, altra attività d’impresa, arte o professione, anche in forma associata o familiare, è stato chiarito che:
In relazione al requisito secondo il quale l’attività da esercitare non deve essere una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo, (ivi compreso anche un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) è da ritenersi certamente mera prosecuzione dell’attività in precedenza esercitata, quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando, ad esempio, gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. Si tenga presente che i tre requisiti di cui sopra devono essere verificati non solo dai soggetti che inizieranno l’attività nel 2012, ma anche da coloro che l’hanno già intrapresa dal 1.1.2008, pertanto questi ultimi, per mantenere il regime minimo nel 2012 e negli anni successivi fino al termine del quinquennio (max fino al 2015 per chi ha iniziato l’attività nel 2011), dovranno necessariamente rispettare i predetti requisiti, ancorché mai considerati nel “vecchio” regime. Il nuovo regime impositivo, delineato dall’articolo 27 del decreto, si caratterizza per l’applicazione sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo di un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali nella misura del 5%, in luogo del 20%, originariamente prevista per i “vecchi” minimi.
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