Quali sono i requisiti minimi per la pensione di anzianità previsti per il 2016? Le voci che si susseguono sulla riforma pensioni, e i continui cambi di rotta del governo, creano confusione nei lavoratori prossimi all’uscita dal lavoro. E’ quindi opportuno fare chiarezza sui requisiti, anagrafici e contributivi, per l’accesso alla pensione di anzianità. Considerate le numerose deroghe alla legge Fornero, è ancora da considerare valido il sistema delle quote che doveva restare in vigore fino al 31 dicembre 2011. La Settima Salvaguardia punta ad includere nella vecchia normativa altri 26.300 lavoratori.

In base a questi criteri, fino al 31 dicembre 2015, per l’accesso alla pensione di anzianità era richiesta la quota 97,3. Questo quorum presuppone un minimo di 61 anni e 3 mesi di età e 35 di versamenti (escludendo la contribuzione figurativa per i periodi di disoccupazione ordinaria o malattia). Le altre combinazioni possibili sono quindi 62 anni e 3 mesi e 35 di contributi o 61 anni e 3 mesi e 36 di contributi. Per gli autonomi la quota sale a 98,3 con un’età minima di 62 anni e 3 mesi e sempre 35 anni di contributi. Il raggiungimento di questa quota non prevede l’accesso immediato alla pensione di anzianità: occorre attendere una finestra di 12 mesi perché maturi la decorrenza della prestazione (18 per gli autonomi).  

Pensione di anzianità: requisiti 2016

Dal 2016, per adeguamento alla stima di vita, il requisito anagrafico minimo per l’accesso alla pensione di anzianità richiede quattro mesi ulteriori. In altre parole dal prossimo anno serviranno almeno 61 anni e 7 mesi per andare in pensione (62 anni e 7 mesi per gli autonomi per i quali la quota sale a 98,6).

Pensione di anzianità: scadenza dei requisiti per la Settima Salvaguardia

In ogni caso, una volta raggiunti i requisiti, occorre attendere la prima finestra di accesso utile. La data limite prevista dalla Settima Salvaguardia è il 6 gennaio 2017: entro questo termine deve aprirsi la finestra mobile (non è sufficiente il raggiungimento dei requisiti).

Facciamo un esempio pratico: chi matura 40 anni di contributi nel 2016 è tagliato fuori dalla salvaguardia perché, aggiungendo i 15 mesi di finestra, supererebbe la deadline di cui sopra. L’unica eccezione è rappresentata dai lavoratori rientranti nel profilo di mobilità.