Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 dicembre scorso, vengono fornite tutte le informazioni e le istruzioni operative, utili ai fini dell’affrancamento dei maggiori valori degli strumenti finanziari. Una possibilità, quella dell’affrancamento dei valori degli strumenti finanziari che hanno dalla loro parte i contribuenti che, dal prossimo anno, il 2012, saranno interessati dal cambio di aliquota sui redditi di capitale e su quelli diversi di natura finanziaria.
 

La nuova disciplina operativa dal 1° gennaio 2012

Dal 1 gennaio 2012, entra in vigore la tassazione di plusvalenze e rendite finanziarie, al 20 per cento.

Ciò comporta per la maggior parte dei proventi un aumento del prelievo, che fino allo scorso 31 dicembre, era fissato al 12,5 %. Questa novità è stata introdotta dal dl 138/11, la manovra bis che ha previsto la possibilità, per i risparmiatori, di chiudere i conti al 31 dicembre 2011, tassando gli eventuali guadagni latenti, quelli  cioè, non ancora realizzati, su azioni, obbligazioni, fondi comuni, eccetera, al 12,5% (la vecchia aliquota), ottenendo, così, il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati a fine 2011.

 

Un esempio per capire

Considerando che i guadagni di capitale vengono tassati “per cassa”, ossia quando viene realizzata effettivamente la vendita, il risparmiatore  con titolo X in portafoglio comprato a 70 che ha valore 100 al 31 dicembre, può scegliere tra:

1-       tassare l’eventuale plusvalenza quando venderà il titolo, con l’aliquota del 20%,

2-      tassare al  12,5% il guadagno di 30, (guadagno che non è stato ancora effettivamente realizzato), facendo così diventare di 100 il costo del titolo, (che costituisce la base per la plusvalenza futura, ottenuta alla vendita tassata al 20%).

Per ciò che riguarda le minusvalenze, quelle realizzate entro il 31 Dicembre 2011 potranno essere utilizzate per compensare le plusvalenze realizzate dal 1° Gennaio 2012, limitatamente però al 62,5% del loro ammontare. 

 

I soggetti interessati dal decreto del Mef

Entrando più nello specifico, il decreto del Mef stabilisce che in primo luogo, l’affrancamento è possibile solo in riferimento alle attività finanziarie detenute al di fuori dell’esercizio di impresa commerciale.

Per esse, si può scegliere di assoggettare  a tassazione, con un’aliquota del 12,5 per cento, le plusvalenze che siano latenti alla data del 31 dicembre 2011, su partecipazioni non qualificate, come le azioni e quote di partecipazioni in società commerciali, titoli obbligazionari, valute estere, metalli preziosi, derivati eccetera, che compongono quei redditi diversi indicati all’articolo 67, comma 1, del Tuir, dalle lettere c-bis a c-quinquies, insieme ai guadagni prodotti sulle quote di fondi comuni di investimento mobiliari e di Sicav.
 

Il valore dell’ultimo cambio

Posto che, se è la valuta estera la forma di espressione dell’attività finanziaria, occorre tenere in considerazione l’ultimo cambio rilevato alla data del 31 dicembre 2011, per calcolare la  plusvalenza latente al 31 dicembre 2011, considerando in particolar modo che:

  • nell’ipotesi di partecipazioni non qualificate negoziate in mercati regolamentati, l’ultimo valore di mercato disponibile è quello considerati al 31 dicembre 2011;
  • al contrario, nel caso di partecipazioni non qualificate non negoziate in mercati regolamentati, il valore della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, cui l’attività finanziaria si riferisce, determinato sulla base dell’ultimo bilancio approvato prima del 31 dicembre 2011, oppure di un’apposita relazione giurata di stima
  • nel caso di altri strumenti finanziari che non sono partecipativi, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato negoziati in mercati regolamentati, l’ultimo valore di mercato disponibile è quello corrente al 31 dicembre 2011;
  • da ultimo nell’ipotesi di altri strumenti finanziari, anche questi non partecipativi, rapporti, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato non negoziati in mercati regolamentati, nonché per i crediti, il valore al 31 dicembre 2011 deve risultare da apposita relazione di stima.

Imposta sostitutiva sulle plusvalenze latenti al 31.12.2011

Si applica sulle plusvalenze latenti al netto delle minusvalenze, perdite o differenziali negativi, realizzati entro il 31 dicembre 2011 e non ancora utilizzati in compensazione l’imposta sostitutiva  .

Se queste componenti negativi inoltre, risultano superiori ai guadagni, l’eccedenza viene portata in deduzione, nel limite del 62,5 per cento, dalle plusvalenze e da altri redditi diversi di natura finanziaria, che siano prodotti nei periodi d’imposta seguenti al 31 dicembre 2011, ma non oltre il quarto.
Imposta sostitutiva sui fondi comuni e Sicav
Inoltre si stabilisce per ciò che riguarda i  fondi comuni e Sicav, che l’imposta sostitutiva sui redditi di capitale venga applicata sulla differenza fra il valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2011 e il costo medio ponderato di sottoscrizione o acquisto.
 

Come si esercita l’opzione

L’opzione viene esercitata in maniera diversa a seconda dei casi.Si avrà allora che per i contribuenti che si trovino in regime dichiarativo (e per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo non incluse in un rapporto di custodia, amministrazione o altro stabile rapporto), l’opzione si esercita direttamente nel modello Unico 2012. Il 12,5 per cento inoltre deve essere versato entro il termine per saldare le imposte sui redditi che sono dovute in base alla dichiarazione. Per le quote o azioni di organismi di investimento collettivo che siano incluse in un rapporto di custodia, amministrazione, mediante comunicazione scritta e resa entro il 31 marzo 2012 all’intermediario con cui il contribuente intrattiene il rapporto, l’opzione si esercita tramite lo stesso intermediario che deposita e versa l’importo entro il 16 maggio 2012. Infine per i contribuenti in regime amministrato, l’opzione si esercita entro il 31 marzo 2012, mediante comunicazione scritta che viene resa all’intermediario abilitato con cui si è intrattenuto il rapporto, che poi provvederà ad applicare e versare l’imposta secondo le modalità ordinarie e nei termini previsti.