Regime dei minimi 2012: nuovi requisiti e agevolazioni previste
Accanto ai soliti requisiti, il regime dei minimi 2012 prevede anche nuovi requisiti che devono essere soddisfatti.PER APPROFONDIRE: cessione di beni elenchi intrastat modello di comunicazione dei dati nuovo regime dei minimi obbligo versamento iva partita iva precedente partita iva prosecuzione di attività regime agevolato regime dei contribuenti minimi. agevolazioni regime dei minimi regime dei minimi regime dei minimi detrazioni regime dei minimi nuovi requisiti regime dei minimi requisiti regime dei minimi requisiti 2012 reverse charge studi di settore ![]() Torniamo a parlare del regime dei minimi e dei regimi agevolati visto il grande interesse che i contribuenti riservano a tale tipo di argomento. Ricordiamo che il nuovo regime dei minimi consente di applicare un imposta sostitutiva del 5 per cento sul reddito, il quale viene determinato in base alla differenza tra periodo d’imposta tra ricavi e compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese sostenute nello stesso periodo, seguendo il principio di cassa. Le persone fisiche che esercitano una attività di impresa o di lavoro autonomo non sono inoltre assoggettati agli obblighi inerente gli studi di settore e quindi sono esonerati dall’obbligo di presentazione del modello di comunicazione dei dati.
REGIME DEI MINIMI REQUISITI 2012: COSA RESTA VALIDO DEL VECCHIO REGIME AGEVOLATOL’art. 27 del Dl 98 del 2011 ha modificato il testo originario di introduzione del regime, avvenuto con l’art. 1, commi da 96 a 117 della finanziaria 2008. In particolare le modifiche introdotte stabiliscono che per accedere al regime il contribuente debba rispettare sia i vecchi requisiti sia i nuovi limiti stabiliti. I requisiti già presenti nella vecchia normativa sono:
Occorre ricordare che il regime dei minimi non può essere scelto dai contribuenti che già fruiscono di un regime agevolato particolare (regimi speciali per la determinazione dell’iva, soggetti che effettuano cessioni di fabbricati o cessioni di parte di fabbricati, terreni edificabili o mezzi di trasporto nuovi).
AGEVOLAZIONI REGIME DEI MINIMI: NESSUN OBBLIGO VERSAMENTO IVAPer quanto riguarda le agevolazioni che il sistema consente di ottenere vi è la mancanza dell’obbligo di liquidazione e versamento dell’iva e da tutti gli altri obblighi previsti dal Dpr 633 del 1972 in tema di registrazione, tenuta delle scritture contabili, dei registri, delle comunicazioni e dichiarazioni annuali, compilazione elenco clienti e fornitori. Restano in piedi invece gli obblighi in materia di reverse charge ( ossia di integrazione della fattura attraverso un versamento di imposta con cadenza mensile) e la compilazione degli elenchi intrastat, oltre al versamento della dovuta imposta, nel caso di acquisti intracomunitari.
REGIME DEI MINIMI DETRAZIONI ACQUISTI EFFETTUATI NON PERMESSAIl regime dei contribuenti minimi non prevede di effettuare la detrazione ai fini Iva degli acquisti nazionali e comunitari effettuati. La fattura o lo scontrino pertanto non devono recare l’addebito dell’imposta. Per gli acquisti intracomunitari come anche per gli acquisti che richiedono l’inversione contabile, l’imposta deve essere versata entro il 16 del mese successivo, in quanto non opera la detrazione. La cessione di beni ad altri soggetti appartenenti ad un altro stato Ue vengono quindi trattate come cessione interne senza applicazione dell’iva.
RETTIFICA IVA MINIMI: QUANDO DEVE ESSERE OPERATAInoltre l’applicazione del regime comporta anche la rettifica dell’iva, e pertanto nel momento in cui si entra nel regime la rettifica sarà a sfavore del contribuente, mentre nel momento in cui il contribuente uscirà dal regime viene specularmente concesso il diritto ad operare una rettifica a favore (Art. 19 bis2 del dpr 633 del 1972). La rettifica dovrà essere operata:
REGIME DEI MINIMI NUOVI REQUISITI: I 3 PILASTRIUna volta che se è verificato il possesso dei vecchi requisiti, occorrerà esaminare se si è in possesso dei nuovi requisiti previsti per poter accedere al regime. Inizialmente occorrerà verificare se si è in possesso del requisito dell’anzianità dell’attività, in quanto è possibile accedere al regime solo se l’attività ha avuto inizio dopo il primo gennaio 2008, con la conseguenza che chi aveva una partita alla data del 31 dicembre 2007 risulta automaticamente escluso. Inoltre l’iniziativa deve possedere il requisito della novità, inteso come soddisfazione di tre punti fondamentali: assenza di una precedente partita iva, esclusione della mera prosecuzione e dimensione ridotta della precedente azienda. Pertanto il contribuente per poter beneficiare del regime non deve essere stato titolare di una partita iva nei tre anni precedenti neppure come socio di società o come eventuale collaboratore di impresa familiare. L’attività non deve rappresentare una mera continuazione di precedente attività svolta come lavoratore dipendente o come lavoratore autonomo ( in questo caso un recente provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate ha stabilito che dal novero dei casi occorre escludere il periodo di tirocinio obbligatorio al fine dell’esercizio di arti e professioni). La circolare n. 8/E del 2011 ha inoltre chiarito che è da ritenersi mera prosecuzione dell’attività in precedenza determinata l’attività che presenta caratteri di novità esclusivamente per quanto riguarda l’aspetto formale, ma che in sostanza viene svolta in sostanziale continuità fruendo, ad esempio degli stessi beni o usando come ufficio sempre lo stesso luogo. Per quanto riguarda la prosecuzione di lavoro dipendente il provvedimento 185820 del 2011 ha precisato che la preclusione non opera quando l’ex dipendente da prova che si trova in stato di mobilità per cause non dipendenti dalla propria volontà o è stato licenziato. Pertanto questo è l’unico caso in cui è ammessa la prosecuzione di attività. Inoltre, sempre in tema di prosecuzione di attività, occorre rilevare che la risoluzione 239/e del 2009 ha affermato che nel novero dei soggetti escludibili ricadono anche i contribuenti che hanno reso le loro prestazioni a carattere di occasionalità (art. 67 del tuir). Infatti se questa situazione non determina la produzione di un reddito di impresa o di lavoro autonomo e se la prestazione è resa dallo stesso committente, l’apertura della partita iva si scontrerebbe sempre con il regime agevolato ei minimi. Inoltre, se l’attività si configura come prosecuzione di un’altra attività iniziata da diverso imprenditore i ricavi di quest’ultimo, nell’anno in cui avviene la cessione, non dovranno essere comunque superiori ai 30 mila euro. Per quanto riguarda la durata di permanenza all’interno del regime, in linea di principio, questa è stata fissata in 5 periodi di imposta, pur essendo possibile estendere a periodi superiori, nel caso in cui alla fine del quinquennio il soggetto non evidenzi un’età anagrafica superiore ai 35 anni. Pertanto, al fine di agevolare in maniera considerevole in nuovi contribuenti, il regime dei minimi potrà essere applicato al contribuente sino a quando non raggiungerà tale età anagrafica. Occorre ricordare che in ogni caso non vi è nessuna preclusione di accesso al regime per i contribuenti, che pur in possesso di tutti i requisiti, hanno un’età anagrafica superiore ai 35 anni. Questi potranno infatti optare per il regime e fruirne per i canonici 5 anni.
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21 febbraio 2012, ore 11:37
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