Con la sentenza 7339 del 2015 la Corte di Cassazione stabilisce che i fini della prova contraria, in casi di accertamenti da Redditometro, il contribuente deve provare solo la capacità di reddito e non deve dimostrare la spesa per gli incrementi patrimoniali.   Nel caso specifico, che trattava di un accertamento ai fini Irpef legato alla capacità di spesa presunta per l’acquisto di beni patrimoniali, la Corte di Cassazione specifica che i contribuenti non sono obbligati a tenere scritture contabili e ai fini dell’onere della prova non sono tenuti a fornire un monitoraggio preciso dei percorsi del proprio denaro   La correlazione esistente tra tenore di vita e disponibilità economica non è una prova.

In caso di spese provenienti da incrementi patrimoniali il contribuente, l’onere della prova riguarda soltanto la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, non va dimostrato anche il loro impiego negli acquisti che si sono effettuati per superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato.   Il contribuente deve, quindi, dimostrare l’infondatezza della presunzione del reddito dichiarato insufficiente a giustificare il tenore di vita, ma per farlo non è necessario fornire documentazione che giustifichi le singole spese.