In scadenza il termine per il versamento del saldo IMU e Tasi 2014 dovuto a dicembre dello scorso anno, accedendo al ravvedimento operoso introdotto dalla Legge di Stabilità 2015.  

Ravvedimento operoso: le novità dal 1 gennaio 2015

  La legge n. 190/2014 ha introdotto una nuova figura del ravvedimento operoso, quello medio per cui è possibile sanare le proprie irregolarità entro 90 giorni, usufruendo della sanzione ridotta a 1/9 (3,33%). Tra le altre novità del ravvedimento troviamo anche quella che riguarda l’accesso all’istituto anche se la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione o accertamento o il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità in materia di imposte sui redditi e di IVA.

  APPROFONDISCI – Ravvedimento 2015, le nuove sanzioni si applicano alle vecchie violazioni  

 Ravvedimento IMU e Tasi 2015

Così le novità sul ravvedimento medio trovano applicazione anche per il saldo IMU e Tasi 2014. Così entro il 16 marzo 2015 i contribuenti che hanno commesso una violazione relativamente al versamento del saldo della TASI o dell’IMU per il 2014 hanno la possibilità di effettuare il ravvedimento medio, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, applicando la riduzione delle sanzioni a 1/9 se pagato l’importo dovuto entro 90 giorni dalla violazione. Siccome per l’omesso versamento si applica la sanzione del 30%, la sanzione ridotta è pari al 3,33% (1/9 del 30%). Ovviamente vanno sempre considerati gli interessi legali da versare insieme all’importo e alla sanzione, con il modello F24.  

Ravvedimento IMU e Tasi modello F24: codici tributo e istruzioni

Per quanto riguarda il versamento del saldo IMU con il ravvedimento, nel modello F24 vanno indicati i seguenti codici tributo:

  •  “3912” – denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
  • “3913” – denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
  • “3914” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
  • “3915” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – STATO”;
  • “3916” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili -COMUNE”;
  • “3917” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO”;
  • “3918” – denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
  • “3919” – denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO”.

  Per il versamento del saldo TASI invece i codici tributo da usare sono:

  • “3958” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
  •  “3959” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
  •  “3960” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”
  •  “3961” denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.”

  Sia per l’IMU che per la Tasi da pagare con l’istituto del ravvedimento operoso medio, entro il 16 marzo 2015, i suddetti codici tributo devono essere indicati nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

  •  nello spazio “codice ente/codice comune” va riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. ;
  •  nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
  •  nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  •  nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata (nel caso della scadenza del 16 marzo 2015, va indicato il 2014).