Ipoteca sulla casa e pignoramento sono due istituti diversi anche se non di rado, nel linguaggio comune e non tecnico, vengono confusi. L’ipoteca e’ in realtà una cosa completamente diversa dal pignoramento immobiliare e l’una non comporta necessariamente, nè esclude tout court, l’altra. L’ipoteca, infatti, garantisce al creditore la certezza di soddisfarsi sull’eventuale ricavato dalla vendita forzata, in via preventiva rispetto a tutti gli altri creditori intervenuti nel pignoramento immobiliare. Esiste una ben definita procedura esecutiva immobiliare che ha ad oggetto il diritto di proprietà o i diritti di usufrutto e di superficie su beni immobili.
Che cos’è l’ipoteca?
L’ipoteca è un diritto reale di garanzia che serve a tutelare le ragioni del creditore individuando, nel patrimonio del debitore, uno specifico bene immobile sul quale soddisfarsi in caso di inadempimento. (art. 2740 c.c.) L’ipoteca, a seconda della sua fonte, può essere volontaria, legale o giudiziale. Ipoteca prima casa: espropriazione legittima se non è pignoramento
Che cos’è il pignoramento?
Il pignoramento è l’atto con il quale si apre l’espropriazione immobiliare. Una volta trascorso il periodo previsto dal precetto notificato al debitore unitamente al titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute, il creditore individua il bene immobile che servirà a soddisfare il debito e procede con la notifica al debitore e la successiva trascrizione dell’atto di pignoramento. In tale atto vanno indicati i beni che vengono sottoposti ad esecuzione ed esattamente:
- l’immobile ipotecato;
- beni e i diritti immobiliari.
Cosa avviene dopo la notifica dell’atto di pignoramento?
L’articolo 555 del codice di procedura civile prevede che subito dopo la notifica dell’atto di pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegni copia autentica dell’atto, con le note di trascrizione, presso la conservatoria dei registri immobiliari affinché venga trascritto, a fini pubblicitari, il pignoramento dell’immobile interessato.
Chi detiene la custodia dei beni pignorati?
Con il pignoramento il debitore diviene custode dell’immobile e di tutte le pertinenze e dei frutti interessati senza aver diritto a ricevere, per quest’attività, un compenso. Tuttavia, su istanza del creditore procedente o di uno intervenuto successivamente, il giudice, può decidere di affidare la custodia ad una persona diversa se l’immobile non è occupato dal debitore e solo dopo aver sentito il debitore. Colui che è tenuto alla custodia del bene deve rispettare una serie di obblighi e di divieti. Il custode è tenuto, all’obbligo del rendiconto e al divieto di locare il bene immobile pignorato, salvo apposita autorizzazione del giudice. Se gli obblighi non sono rispettati, il giudice provvede alla sua sostituzione.
Che cos’è il pignoramento successivo?
Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario, trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono.
Come avviene la vendita di un immobile pignorato?
Una volta decorso il termine di dieci giorni dal pignoramento, il creditore può fare istanza di vendita dell’immobile pignorato. Questa, una volta autorizzata, viene fatta al pubblico incanto (all’asta) oppure senza incanto. In quest’ultimo caso chi è interessato all’acquisto può fare un’offerta in busta chiusa al giudice, che, non può essere accolta se perviene oltre il termine stabilito o se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza o se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Il ricavato dalla vendita viene distribuito tra i creditori a norma degli articoli 2777 e seguenti del codice civile, con precedenza dei creditori privilegiati ed ipotecari.