Il Ministero del Lavoro con l’interpello numero 20 del 2016 precisa che assistere ad un congiunto disabile usufruendo dei permessi della legge 104, sospende la fruizione delle ferie programmate.   Il quesito, posto dalla Cgil, chiedeva di conoscere l’esatta interpretazione dell’articolo 33, comma 3 della legge 104 del 1992 nella parte in cui è previsto che il lavoratore può fruire di 3 giorni di permesso per assistere un congiunto disabile.   Si chiede se il datore di lavoro possa negare la fruizione dei permessi nel periodo di ferie programmate in caso di fermo produttivo (chiusura stabilimento) .

La risposta del ministero fa chiarezza in materia distinguendo i due istituti: i permessi della legge 104 tutelano i diritti fondamentali della persona disabile che ha bisogno di un’assistenza morale e materiale mentre l’istituto delle ferie, garantito dall’articolo 36 della Costituzione, ha il fine di permettere al lavoratore di recuperare energie ed ha carattere ricreativo, personale e familiare.   Fatta la distinzione il Ministero chiarisce che, tenendo proprio conto delle diverse finalità dei due istituti, qualora capiti che l’assistenza ad un familiare disabile sia necessaria durante le ferie programmate per fermo produttivo, la fruizione dei permessi della legge 104 sospendono il godimento delle ferie comportando la necessità di collocare le ferie non godute in un periodo differente, previo accordo con il datore di lavoro (così come accade quando sopravviene malattie durante la fruizione delle ferie).