La pensione di reversibilità, o ai superstiti, erogata a studenti universitari ha una durata che è legata al tipo di corso di studi che si frequenta.   Questo concetto è stato ribadito dalla circolare Inps 185 del 2015 nella quale si spiega che non può essere riconosciuto, nel trattamento, un numero di anni superiori alla durata complessiva del corso di laurea indipendentemente dal fatto che lo studente sia in regola con il percorso di studi. Lo studente fuoricorso perde il diritto alla pensione di reversibilità soltanto quando l’iscrizione all’anno accademico risulta fuori corso, ovvero oltre gli anni stabiliti per terminare quel percorso di studi.

  La pensione di reversibilità viene riconosciuta al figlio studente universitario soltanto se il decesso del genitore lavoratore avviene nel periodo di iscrizione del figlio ad uno degli anni accademici che costituiscono il corso di laurea (o della specializzazione o delle scuole di perfezionamento). Lo studente vedrà riconoscersi la prestazione economica soltanto finquando l’iscrizione sia classificata in corso. Anche uno studente che fa pochi esami, quindi, riceverà la prestazione economica per tutta la durata legale del corso cui è iscritto.   Per gli studenti che interrompono gli studi ma poi si iscrivono ad altra facoltà: in questo caso, però, se uno o più anni del precedente percorso di studio vengono ritenuti utili agli effetti del nuovo corso, la durata della prestazione ai superstiti sarà ridotta di tutti gli anni accademici riconosciuti utili.   In ogni modo la qualifica di studente universitario si perde al compimento del 26esimo anno di età.