L’importo della pensione di reversibilità può essere ridotta dalla durata del matrimonio. A stabilirlo l’articolo 18 della legge 111 del 2011 che prevede una riduzione del 10% sull’importo della pensione ai superstiti per ogni anno mancante rispetto ai 10 in alcuni casi.   Vediamo quali sono i casi in cui matrimoni inferiori a 10 anni di durata riducono l’importo della pensione ai superstiti. L’importo della pensione ai superstiti viene ridotta del 10% per ogni anno mancante ai 10 quando:

  • la differenza di età tra i due coniugi è superiore a 20 anni
  • l’età del deceduto è superiore ai 70 anni.

  La misura, introdotta nel 2011, serve a scoraggiare i matrimoni di comodo poichè in presenza di una di queste due ipotesi sopra descritte la pensione di reversibilità è ridotta fino al 50% per matrimoni brevi.

  Se, ad esempio un pensionato di 73 anni è sposato con una donna di 41 da 5 anni, la pensione di reversibilità, che spetta per un importo pari al 60% della pensione maturata, è ridotta del 10% per ogni anno mancante a 10. In questo caso la pensione è ridotta del 50% e quindi alla moglie sarà corrisposto il 30% di quanto maturato dal coniuge defunto.   Tale normativa è applicata sia alla pensione di reversibilità che alla pensione indiretta. Tale norma, però, non si applica quando sono presenti nel matrimonio figli minori, studenti o inabili facenti parte del nucleo familiare alla data del decesso. Non applicandosi la riduzione al coniuge superstite spetta la pensione di reversibilità piena. Per i figli minori e per quelli inabili, inoltre, è richiesto che fossero a carico dell’assicurato alla data del decesso.