Le domande di rimborso all’Agenzia delle Entrate per pagamenti fatti per errore devono avvenire entro 48 mesi. In questi casi infatti non si applicano i termini di decadenza ordinari (10 anni): lo ha confermato la Cassazione, con sentenza n. 16.617 del 7 agosto 2015 per un caso di rimborso. Rimborsi Fisco: attenzione alle truffe via email

Pagamento non dovuto: quattro anni per il rimborso

Nella fattispecie in analisi quindi i giudici hanno dato ragione all’Agenzia delle Entrate che aveva rifiutato la domanda di rimborso inoltrata dal contribuente dopo i 48 mesi dal pagamento fatto per errore.

Il riferimento legislativo è all’articolo 38 del Dpr 602/1973 che prevede espressamente le fattispecie di applicazione ovvero: errore materiale, pagamento doppi e inesistenza, totale o parziale, dell’obbligo di versamento. Il termine è da considerarsi tassativo. Il caso in analisi, trattandosi di pagamento non dovuto (cd indebito oggettivo), rientrava proprio in questa ultima categoria. Il termine di prescrizione si applica a prescindere dalla motivazione che abbia indotto l’errore. La sentenza in analisi peraltro si limita a dare un’ultima conferma, in ordine cronologico, ad un principio ben consolidato in giurisprudenza relativo ai tempi a diposizione dei contribuenti per fare domanda di rimborso in caso di pagamenti fatti per errore. Già in passato la Suprema Corte aveva appoggiato questo indirizzo (pronunce 56/2000,15314/2000, 11682/2002, 198/2004, 23074/2008, 21528/2009).

Rimborsi Agenzia delle Entrate: requisiti della domanda

Ma come fare domanda di rimborso in caso di pagamenti errati o non dovuti? Per quanto riguarda i requisiti è stato stabilito che l’istanza possa essere presentata a mano o notificata per mezzo di raccomandata A/R dell’Agenzia delle Entrate competente territorialmente sulla base del domicilio fiscale del richiedente. Deve essere redatta in carta semplice e contenere i dati anagrafici e l’attività svolta dal richiedente e i dettagli sul pagamento fatto per errore (la data, la natura, ovvero se si tratta di saldo o acconto, l’anno di imposta a cui si riferisce etc).

Bisogna inoltre precisare la natura dell’errore (pagamento non dovuto, in eccesso etc).