Il modello F24 deve essere usato da tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, per il versamento di tributi, contributi e premi. Il modello è stato definito “unificato” proprio in quanto permette al contribuente di effettuare con un’unica operazione il versamento delle somme dovute a diverso titolo, compensando il pagamento con eventuali crediti vantati. Nelle prossime pagine vedremo più nello specifico a che cosa serve il modello F24, quali tributi possono essere pagati con la compilazione del suddetto modulo e come evitare errori.

Modello F24: che cos’è e a cosa serve

Nello specifico il Modello F24 viene utilizzato per il pagamento di:

  • imposte sui redditi (Irpef, Ires)
  • ritenute sui redditi da lavoro e da capitale
  • Iva
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi dell’Irap e dell’Iva
  • imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari
  • altre imposte sostitutive (quali imposta sugli intrattenimenti, imposta sulle scommesse e giochi, etc.)
  • Irap
  • addizionale regionale e comunale all’Irpef
  • accise, imposta di consumo e di fabbricazione
  • contributi e premi Inps, Inail, Enpals, Inpgi
  • diritti camerali
  • interessi e sanzioni
  • Imposte locali: Imu, Tares, Tari e Tasi
  • canoni di locazione Inpdap
  • altri tipi di proventi derivanti dall’utilizzo dei beni di Demanio e di Patrimonio dello Stato sulla base delle comunicazioni specificatamente trasmesse agli utilizzatori

Con il modello F24, inoltre, si procede con il versamento di tutte le somme (inclusi interessi e sanzioni) dovute in caso di:

  • autoliquidazione da dichiarazioni;
  • ravvedimento;
  • controllo automatizzato e documentale della dichiarazione;
  • avviso di accertamento (in caso di non impugnazione);
  • avviso di applicazione di sanzioni;
  • istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni.

 

Come si compila il Modello F24: guida alle sezioni

Il Modello F24 si divide in sezioni: Erario per Irpef, Ires, Iva e ritenute, Regioni per le imposte regionali (Irap e addizionale regionale all’Irpef) e Imu e altri tributi locali per le imposte comunali.

All’interno di ogni sezione specifica, i principali campi da compilare sono: Contribuente: vanno inseriti il codice fiscale, i dati anagrafici e il domicilio fiscale del soggetto che deve effettuare il pagamento; Coobbligato: qualora richiesto, va compilato con il codice fiscale dell’erede, genitore, tutore o curatore fallimentare e relativo codice identificativo; Codici tributo: per individuare in modo rapido e diretto la tipologia d’imposta da pagare; Anno/periodo di riferimento: si riferisce all’anno d’imposta e va riportato nel formato a 4 cifre; Regioni: spazio riservato alle imposte regionali. Oltre al codice tributo e all’anno di riferimento, andrà specificato il codice della regione per la quale si effettua il versamento;   Gli importi devono sempre essere scritti con le prime due cifre decimali, anche se queste corrispondono a zero. In presenza di più cifre decimali si procede per arrotondamento della seconda cifra decimale.

Compilazione F24: gli errori da evitare e sanzioni

Quando si compila l’F24 occorre prestare particolare attenzione alla sbagliata indicazione del:

  • codice tributo;
  • periodo di riferimento;
  • codice fiscale.

Per quanto riguarda le possibili posizioni di irregolarità in merito alla presentazione del modello F24 segnaliamo: omessa presentazione del modello F24 con saldo a zero: sanzione ridotta pari a 6 euro (1/8 di 51 euro), se il ritardo non è superiore a 5 giorni lavorativi o a 19 euro (1/8 di 154 euro), se la regolarizzazione avviene entro un anno  

Modello F24: pagamenti e invio

Per quanto riguarda le modalità di invio del modello F24 occorre fare una distinzione in base alla natura del contribuente. I soggetti non titolari di partita Iva, non obbligati al pagamento per via telematica, possono presentare il modello F24 presso una banca, un ufficio postale o qualsiasi sportello Equitalia. Il versamento potrà essere effettuato in contanti o con metodi di pagamento diversi a seconda del luogo: con assegni bancari e circolari presso le banche, con assegni bancari e circolari e/o vaglia cambiari presso gli agenti della riscossione e con assegni postali, assegni bancari su piazza, assegni circolari, vaglia postali, o carta Postamat presso gli uffici postali.

Se banche e agenzie di riscossione sono dotate di terminali elettronici idonei è anche possibile pagare tramite carta Pagobancomat. I titolari di partita Iva invece devono obbligatoriamente optare per il pagamento per via telematica, direttamente (tramite servizio Entratel o Fisconline) oppure ricorrendo ad intermediari abilitati al servizio telematico (Caf, associazione etc) e infine tramite servizi di home banking o di remote banking (Cbi) Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2014:

  • i modelli F24 a saldo zero possono essere presentati solo tramite i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, o per mezzo di un intermediario abilitato tramite deleghe F24
  • i modelli F24 relativi a crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale diverso da zero, o i modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro (indipendentemente o meno dalla presenza di crediti utilizzati in compensazione), possono essere presentati solo per via telematica, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, oppure mediante i servizi di internet banking degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia (quindi banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione, prestatori di servizi di pagamento).

I non titolari di partita Iva possono ancora versare le somme di importo totale pari o inferiore a 1.000, senza utilizzo di crediti in compensazione, in contanti presso gli sportelli degli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia. La presentazione del modello F24 in forma cartacea è altresì prevista in questi casi:

  • F24 precompilati dall’ente impositore con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a patto che non siano indicati crediti in compensazione;
  • utilizzo di crediti d’imposta in compensazione solamente presso gli agenti della riscossione