La notificazione è un’azione con la quale l’ufficiale giudiziario, su richiesta del Pubblico Ministero o su istanza di parte o su richiesta del cancelliere, porta a conoscenza del destinatario un atto di cui viene consegnata una copia conforme all’originale. Il compito è quello di portare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario.
Notificazione degli atti nelle forme prescritte dalla legge
La notifica va eseguita nei casi previsti dalla legge per la produzione di determinati effetti processuali. Sono effetti di notificazione un atto del giudice o un atto di parte o un atto del cancelliere oppure un atto del pubblico ministero.
Chi può notificare un atto?
La notificazione degli atti con la legge 1994/53 è affidata all’ufficiale giudiziario e agli avvocati per tutti gli atti di materia amministrativa, civile e stragiudiziale. Il difensore per poter notificare l’atto deve essere regolarmente iscritto all’albo degli avvocati e munito di procura alle liti, abbia ottenuto l’autorizzazione dal consiglio dell’ordine nel cui è iscritto e sia munito di apposito numero cronologico. La notifica avviene quando viene consegnata una copia conforme all’originale dell’atto al destinatario. Nelle prossime pagine prenderemo in esame come viene consegnata una notifica e cosa avviene quando una notificazione di un atto non è possibile.
Come viene consegnata una notifica?
I modi di consegna della notifica sono due:
- Consegna diretta: la copia conforme all’originale dell’atto, viene consegnato direttamente al destinatario, negli orari di cui all’art. 147 cpc, come dichiara l’ufficiale giudiziario in calce all’originale e alla copia. Nella dichiarazione l’ufficiale giudiziario indica il modo, il luogo della consegna, il tempo, il rifiuto di ricevere la copia o di sottoscrivere l’originale, le ricerche compiute, i motivi della mancata consegna e tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario;
- Consegna a mezzo servizio postale, la forma generalmente più usata, la notifica si esegue mediante invio di un plico raccomandato con avviso di ricevimento secondo le modalità previste della legge 1982/890. La prova documentale della avvenuta notificazione è costituita oltre che dalla relazione dell’ufficiale giudiziario, anche dalla ricevuta di ritorno con le annotazioni dell’agente postale che ha provveduto alla consegna.
Con il DPR 2001/123 è stato previsto il compimento per via telematica degli adempimenti relativi alla notificazione ( richiesta di notificazione compimento della notificazione, restituzione dall’ufficiale giudiziario alla parte dell’atto notificato, con relazione di notifica attestata dalla firma digitale); tuttavia, l’ufficiale giudiziario può procedere alla notificazione nelle forme ordinarie e ciò in considerazione delle eventuali difficoltà di utilizzare la via telematica.
Cosa succede se non è possibile notificare l’atto al destinatario?
Se la notificazione è a mezzo consegna diretta: l’ufficiale giudiziario per prima cosa procede alla notificazione mediante consegna a mani proprie, a tal fine cerca il destinatario presso la sua abitazione, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi. Il rifiuto di ricevere la copia conforme vale come consegna a mani proprie, secondo l’art. 138 cpc. Se tale modalità non è possibile, si procede alla consegna nel comune di residenza del destinatario, o nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio (privato) o esercita l’industria o il commercio, l’atto viene consegnato a mani di persona di famiglia o all’addetta dell’ufficio, azienda, purché non sia minore di 14 anni e non sia incapace. In mancanza di tali persone, la copia può essere consegnata al portiere dello stabile o ad un vicino di casa che accetti di riceverla. Sia il portiere sia il vicino devono sottoscrivere una ricevuta e l’ufficiale giudiziario dà notifica al destinatario dell’avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata (art. 139 cpc) In caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone sopra indicate, si procede alla notificazione dell’atto secondo le seguenti formalità:
- deposito di copia dell’atto nella casa comunale;
- affissione di avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario;
- invio di raccomandata con avviso di ricevimento, per dare notizia dell’avvenuto deposito nella casa comunale (art. 140 cpc).
Se la residenza è sconosciuta, la notificazione viene eseguita mediante deposito di una copia nella casa comunale dell’ultima residenza, se anche questa è ignorata, nella casa comunale di nascita.
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La Corte di Cassazione è intervenuta in materia, con la sentenza n. 346 del 1998, dichiarando illegittima la disposizione dell’art. 8 della legge 1982/90, in cui si prevede che il plico è restituito al mittente dopo il decorso di dieci giorni dalla data del deposito e che la notificazione si ha per eseguita dopo tale termine. Dopo la costituzione in giudizio il procuratore costituito è destinatario di tutte le notificazioni e comunicazioni di atti endoprocessuali, anche la sentenza deve essere notificata al procuratore costituito nel giudizio, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ( ex artt. 170 e 285 cpc).