Tasse, imposte da pagare e compensazioni con il modello F24 che dal 1ottobre viaggerà on line. Ma il modello cartaceo è ancora possibile usarlo i ipotesi specifiche.

 Modello F24 on line

In particolare si è stabilito il modello F24 si pagherà sono on line quando:

  • il saldo finale riportato nel modello, dopo lo scambio tra debiti e crediti, è pari a zero o positivo,
  • indipendentemente da eventuali compensazioni, l’importo da pagare supera i mille euro.

  Sulla base di queste novità, l’Agenzia delle entrate, con la circolare n.

27/E del 19 settembre 2014, spiega che  il modello F24 con pagamento a saldo zero, che potranno essere trasmesse:

  • direttamente dal contribuente, attraverso Fisconline o Entratel, servendosi di “F24 web” – il servizio che consente di compilare e inviare il modello dal sito delle Entrate, senza scaricare alcun software sul proprio pc – o “F24 online”, utilizzabile solo scaricando il software gratuito dal sito dell’Amministrazione finanziaria oppure tramite appositi programmi disponibili sul mercato

 

  • attraverso intermediari abilitati alla trasmissione telematica del modello in nome e per conto degli assistiti, anche con addebito degli importi sul proprio conto corrente. In tal caso, i servizi a disposizione sono “F24 cumulativo” e “F24 addebito unico”, gli intermediari quelli individuati dall’articolo 3, comma 3, del Dpr 322/1998 (professionisti, Caf, associazioni sindacali di categoria, eccetera).

Per le deleghe di pagamento con crediti compensati e con risultato maggiore di zero, oppure con saldo finale superiore a mille euro, a prescindere dalle eventuali compensazioni, oltre a quelle appena descritte, c’è un’ulteriore modalità, cioè utilizzare i servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste italiane e agenti della riscossione. F24 cartaceo: quando si usa? Ultima ipotesi è l’utilizzo del modello F24 cartaceo. A conti fatti il modello F24 cartaceo dovrebbe essere usato solo:

  •  in caso di F24 precompilato dall’ente impositore, di qualsiasi importo, purché non siano indicati crediti in compensazione
  • per chi sta versando a rate tributi e/o contributi (ma solo fino al 31 dicembre prossimo), di qualsiasi importo e anche in caso di utilizzo di crediti in compensazione (pure con saldo pari a zero)
  • per i beneficiari di agevolazioni fiscali riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione.