Entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015, con la legge di stabilità, il nuovo regime forfetario dei contribuenti minimi. Ecco i requisiti di accesso e cosa cambia per chi apre partita IVA dal prossimo anno. Riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata, il nuovo regime dei minimi 2015 opererà come regime naturale, per tutti quei soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla legge.

Partita IVA minimi 2014: le opzioni

Per chi nel 2014 ha aperto la partita IVA con il regime dei minimi ed è in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime forfettario ha due opzioni nel 2015:

  1. applicare in automatico il regime forfetario, “salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”
  2. continuare ad avvalersi del regime agevolato per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età.

Requisiti accesso nuovo regime minimi 2015

In particolare i requisiti di accesso al nuovo regime dei minimi 2015 riguardano:

  • spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazioni con solo apporto di lavoro, non superiori a 5mila euro
  • spese per beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro
  • nuove soglie di reddito, variabili in base alla categoria di attività (e ai codici ATECO) variabili da 15mila a 40 mila euro

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Contribuenti esclusi

Sono esclusi dall’accesso al regime forfetario 2015 coloro che:

  • si avvalgono di regimi speciali Iva;
  • si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea e in Norvegia e Islanda;
  • che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili;
  • che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.

Aliquota 15% e semplificazioni fiscali

Sul reddito si applica l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali al 15%.

Per i primi tre anni di attività il reddito è ridotto di un terzo a patto che sussistano tali condizioni:

  • nel triennio precedente non sia stata svolta un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività non costituisca la mera prosecuzione di attività già svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccetto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o una professione);
  • nel caso di prosecuzione di un’attività svolta da altro soggetto (ad es., cessione d’azienda, donazione, ecc.) i ricavi non devono essere superiori ai limiti di soglia indicati in apertura.

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