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20 giugno 2012, ore 12:25  |  Ditte individuali e Professionisti Regime dei minimi

Minimi 2012: casi particolari di accesso

L'indennità di maternità e ogni altra indennità sostitutiva del reddito di impresa non costituisce ricavo o compenso da valutare ai fini dell'accesso ai minimi, nè la prosecuzione di altra attività svolta dal collaboratore dell'impresa familiare preclude l'ingresso nel regime fiscale di vantaggio.

L’indennità di maternità non rileva ai fini dell’accesso ai minimi, nè il collaboratore familiare preclude l’ingresso e la permanenza al regime fiscale di vantaggio.

 

Circolare Agenzia entrate n 17/2012

Sul regime dei minimi è intervenuta l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 17/2012 con cui fornisce gli opportuni chiarimenti. In particolare l’Agenzia guidata da Attilio Befera si è soffermata a fornire risposte in merito ad alcuni casi particolari riguardanti i requisiti di accesso e permanenza nel regime fiscale di vantaggio.

 

Minimi e  indennità di maternità

Tra questi casi rileva quello riguardante l’indennità di maternità o qualsiasi altra indennità sostitutiva del reddito di impresa, e in particolare se questa debba essere considerata al fine di verificare il limite dei ricavi di 30mila per l’accesso o la permanenza nel regime. Risponde l’Agenzia osservando che con una circolare del 1999 si è avuto modo di chiarire che rientrano nei proventi conseguiti in sostituzione di redditi costituenti redditi, anche le indennità sostitutive del reddito di impresa, tra cui l’indennità per maternità. Detto ciò però l’Agenzia delle entrate precisa anche che l’indennità di maternità non deve però essere considerata al fine della verifica del limite dei ricavi posto, poichè non costituisce né un ricavo, né un compenso.

 

 Minimi e impresa familiare

Altro caso particolare posto all’attenzione delle Entrate riguarda la questione per cui un’impresa familiare costituita nel 2012 possa applicare il regime fiscale dei minimi nel caso in cui il collaboratore abbia svolto, nel 2011, un’altra attività di impresa o di lavoro autonomo. In via preliminare l’Agenzia ricorda che il collaboratore, indipendentemente se abbia svolto un’attività di impresa o di lavoro autonomo fino all’anno precedente l’inizio dell’impresa familiare, è un soggetto diverso dal titolare dell’impresa, che è l’unico soggetto obbligato a versare l’imposta sostitutiva che caratterizza il regime dei minimi. In altre parole non sussiste alcuna preclusione, secondo le Entrate, per  la prosecuzione dell’attività in capo allo stesso soggetto. Ciò posto l’Agenzia ritiene che anche laddove l’impresa familiare prosegue l’attività in precedenza svolta dal collaboratore familiare, il regime dei minimi può applicarsi, sempre rispettando i requisiti sanciti dall’articolo 27, commi 1 e 2, del Decreto legge n. 98/2011.

 

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