Milleproroghe 2012: rientro in Italia dei talenti prolungato
Slitta al 31 dicembre 2015 il termine per beneficiare degli incentivi previsti per lavoratori rientrati in Italia. Ampliata anche la platea dei beneficiariPER APPROFONDIRE: Agevolazioni fiscali attività di impresa base imponibile incentivi fiscali Irpef Italia Lavoro lavoratori dipendenti lavoratori in Italia lavoratori rientrati in Italia Milleproroghe periodo d'imposta pubbliche amministrazioni rientro lavoratori Unione Europea
Proroga dei benefici e ampliamento dei beneficiariIn particolare, l’articolo 29 del decreto mille proroghe, al comma 16-quater apporta le seguenti modifiche:
Chi sono i beneficiariLe agevolazioni fiscali derivanti dal rientro in Italia dei talenti, trovano applicazione nei confronti di cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, che sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e che dalla data del 20 gennaio 2009 ( non più “alla data del 20 gennaio 2009). Essi devono però presentare i requisiti seguenti: 1) possiedono un titolo di laurea; 2) abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia; 3) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa. Beneficiari delle agevolazioni, risultano anche i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività e che dalla data del 20 gennaio 2009, non solo abbiano risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia, ma anche che negli ultimi due anni o più, abbiano risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia, conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. I soggetti esclusiSono esclusi dalle agevolazioni fiscali quei soggetti che, essendo titolari di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con pubbliche amministrazioni o con imprese di diritto italiano, svolgano oltreconfine la propria attività lavorativa. Quali sono i benefici fiscali? Dopo aver specificato i soggetti interessati, è bene ovviamente indicare i benefici fiscali di cui possono fruire. Gli incentivi consistono nell’assoggettare i redditi che concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’Irpef, ad una misura ridotta. Questa misure ridotte consistono nel 20 per cento per le lavoratrici e nel 30 per cento per i lavoratori. L’incentivo in oggetto spetta dalla data in cui entra in vigore la legge n. 238/2010 fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. Questi benefici sono inoltre incompatibili con gli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero, ai sensi della legge n. 185 del 2008, nonché del credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, ai sensi della legge n. 296 del 2006. Quando si decade dall’incentivoIl beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto di usufruirne quando trasferisce nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dall’Italia prima però che decorrono i 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio. Si provvederà allora al recupero dei benefici già fruiti, applicando le relative sanzioni ed interessi. La richiesta di beneficiA curare gli adempimenti burocratici in merito al rientro in Italia dei soggetti beneficiari degli incentivi saranno gli uffici consolari italiani all’estero, anche insieme alla società Italia Lavoro Spa. Sono i singoli lavoratori che fanno apposita istanza di spettanza del beneficio che viene computato dal datore di lavoro. La richiestaAi sensi del provvedimento datato 29 luglio 2011, i lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti necessari, che intendano fruire del beneficio fiscale previsto hanno l’onere di produrre un’apposita richiesta in forma scritta al datore di lavoro, entro 3 mesi dalla data in cui vengono assunti. Per il periodo di imposta 2011 però, il termine della richiesta decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data in cui entra in vigore lo stesso provvedimento. Il contenutoLo stesso inoltre indica il contenuto minimo della richiesta del lavoratore interessato. Oltre alle sue generalità (nome, cognome e data di nascita), nella richiesta devono essere indicati lo Stato dell’Unione europea di cui è cittadino, il suo codice fiscale, l’indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza ovvero dalla domanda di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente in Italia, nonché del domicilio, se diverso dalla residenza, della data della prima assunzione in Italia, ovvero della data di avvio dell’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia, dal rientro e la dichiarazione di aver trasferito in Italia la residenza e il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione ovvero dall’avvio dell’attività, della dichiarazione di possedere i requisiti necessari e di non rientrare nei casi di esclusione, di quella di non beneficiare contemporaneamente degli incentivi previsti per il rientro in Italia di docenti e ricercatori scientifici residenti all’estero e infine la dichiarazione di non beneficiare del credito d’imposta previsto per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Da ultimo nella richiesta va specificato anche l’impegno del soggetto a comunicare tempestivamente l’avvenuta iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, nonché ogni variazione della residenza o del domicilio rilevante per l’applicazione del beneficio.
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23 febbraio 2012, ore 11:06
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