Prima di poter procedere al licenziamento il datore di lavoro che ha più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o più di 60 dipendenti in ambito nazionale, deve procedere ad una conciliazione preventiva per raggiungere un accordo tra le parti con il lavoratore.   Questa novità è stata introdotta nel 2012 dalla legge 92/2012, la Legge Fornero, che è andata a modificare l’articolo 7 della legge 604 del 1966. Se non procede con questa procedura il licenziamento è illegittimo. Per avviare il tentativo di conciliazione il datore di lavoro invia comunicazione alla DTL che viene trasmessa anche al lavoratore.

  Entrambe le parti sono convocate entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. Se tale convocazione, nei termini stabiliti, manca, il datore di lavoro può procedere al licenziamento.   L’incontro, dopo la convocazione, si svolge presso la Commissione di Conciliazione. La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della comunicazione a meno che entrambe le parti non ritengano di dover proseguire la discussione alla ricerca di un accordo.   I casi che si pongono sono due: la conciliazione può avere esito positivo o negativo. Se la conciliazione ha esito negativo, dopo la redazione di un verbale, il datore di lavoro può procedere con il licenziamento.   Se il giudice riterrà illegittimo il licenziamento determinerà una indennità risarcitoria. Se, invece, la conciliazione ha esito positivo si può raggiungere la risoluzione consensuale del rapporto e in questo caso il lavoratore avrà diritto all’indennità di disoccupazione.