Si scrive lavoro autonomo con collaborazione etero-organizzata ma si legge lavoro subordinato: dal 2016 sono scattate le nuove norme che equiparano queste due situazioni. E’ bene quindi capire quando si parla di collaborazione etero-organizzata e, quindi, quando di fatto si è di fronte ad un rapporto di lavoro subordinato mascherato da autonomo.

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Lavoro autonomo: può avere organizzazione etero-organizzata?

I chiarimenti necessari sono contenuti nella circolare del ministero del Lavoro 3/2016 che riassume le tre condizioni che devono coesistere simultaneamente:

–          che le prestazioni del collaboratore abbiano carattere esclusivamente personale;

–          che siano continuative, ovvero che si ripetano in uno specifico arco temporale per ottenere un’utilità concreta;

–          che si svolgano secondo modalità predisposte dal committente anche in relazioni ai tempi e ai luoghi di lavoro.

In altre parole siamo di fronte ad una collaborazione etero-organizzata equiparata a lavoro subordinato quando il collaboratore opera all’interno di un’organizzazione specifica che gli impone di rispettare orari e luoghi di lavoro.

Lavoro autonomo equiparato a subordinato: effetti e conseguenze

Quali sono le conseguenze di questa equiparazione? Prima di tutto si applicheranno gli istituti (legali o contrattuali) corrispondenti: tra questi, ad esempio, trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento, tutele in caso di licenziamento etc.

Per il lavoratore questo significa avere diritto a ferie, indennità di disoccupazione (Naspi), tfr etc. Una volta assunto a tempo indeterminato il lavoratore non può essere licenziato per i successivi 12 mesi «salvo per giusta causa ov­vero per giustificato motivo soggettivo».

Per il datore di lavoro sono previste sanzioni in materia di collocamento. Per il 2016 è possibile sanare le irregolarità senza pagare sanzioni. La sanatoria però prevede dei paletti. Ricordiamo inoltre che per il 2016 è stato prorogato lo sgravio contributivo entro il tetto massimo di 3250 euro per i committenti che optano per la stabilizzazione.

Collaborazioni etero-organizzate: quando sono ancora possibili

Quando le collaborazioni etero-organizzate restano possibili?

–          Quando sono disciplinate da accordi collettivi stipulati con confederazioni;

–          In caso di prestazioni intellettuali svolte da professionisti iscritti all’albo;

–          In caso di prestazioni di sindaci o componenti di collegi;

–          Per le associazioni sportive riconosciute dal Coni.