27 giugno 2012, ore 13:09 | Aziende e Società
La srl a capitale ridotto nel decreto sviluppoSi affianca alla srl semplificata, la nuova società a responsabilità limitata prevista dal decreto legge n. 83/12 in favore di chi, alla data della costituzione della srl, abbia compiuto 35 anni di etàIn vigore con il decreto sviluppo 2012 la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, prevista per soggetti sopra i 35 anni di età, al momento della costituzione della società.
Srl a capitale ridottoIl decreto sviluppo 2012, il d.l. n. 83/12 tra le tante novità, prevede l’introduzione della società a responsabilità limitata con capitale ridotto. La disposizione di riferimento nel decreto legge n. 83/2012 è l’articolo 44, intitolato “Società a responsabilità limitata a capitale ridotto”. La norma recita testualmente: “Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice civile, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione”.
Srl a capitale ridotto: caratteristicheQuesta nuova forma societaria si affianca alla srl semplificata, introdotta dal decreto legge n. 1/2012 all’articolo 2463 bis del codice civile. Ricordiamo che la srl semplificata può essere costituta, con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano superato l’età dei 35 anni. Già dal limite anagrafico si coglie la differenza tra la srl semplificata e quella a capitale ridotto. Quest’ultima infatti può essere costituita da persone fisiche che invece abbiano compiuto 35 anni alla data della costituzione, da realizzarsi sempre con contratto o atto unilaterale. Una novità questa introdotto dopo le numerose critiche piovute nei confronti della srl semplificata, considerata del tutto inutile visto che quando si superano i 35 anni, la società da semplificata debba trasformarsi in srl ordinaria, con tutti i relativi costi e spese annesse.
Srl a capitale ridotto: atto costitutivoMa a parte questa differenza sostanziale, le analogie tra srl semplificata e srl a capitale ridotto, così come introdotta dal decreto sviluppo 2012, sono tante. Il secondo comma dell’articolo 44 del DL 83/12 afferma che l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo 2463-bis del codice civile. Ciò comporta che l’atto costitutivo della nuova S.r.l. a capitale ridotto deve contenere:
Srl a capitale ridotto: ammistrazioneProprio in riferimento alle persone cui si affida l’amministrazione della società, l’articolo 44 secondo comma del dl n. 83/12 dispone che lo stesso atto costitutivo può prevede che l’amministrazione della srl a capitale ridotto possa essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci, mentre nella srl semplificata gli amministratori possono essere solo i soci.
Srl a capitale ridotto: anche qui statuto standard?Come per la srl semplificata, anche per la srl a capitale ridotto, l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico, ma non si fa espressa menzione al fatto che, come per le srl semplificate, l’atto costitutivo in oggetto deve essere redatto secondo il modello di statuto standard di cui ancora si attende l’adozione da parte del Ministero della giustizia di concerto con quello dell’economia e dello sviluppo economico.
Srl a capitale ridotto: atti e corrispondenzaContinuando nell’analisi dell’articolo 44 del DL 83/12, si legge che la denominazione di società a responsabilità limitata a capitale ridotto, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. Infine si conclude la disposizione prevedendo che per tutta la restante disciplina della nuova forma societaria trovano applicazione le norme previste per la srl ordinaria e contenute nel libro V, titolo V, capo VIII, in quanto compatibili.
Srl a capitale ridotto e srl semplificata: differenze e analogieCon il decreto sviluppo 2012 allora vengono a delinearsi in concreto tre tipologie di società a responsabilità limitata, presenti nel nostro sistema ordinistico: accanto alla srl ordinaria, abbiamo quella semplificata (per giovani under 35 anni) e quella a capitale ridotto ( per soggetti sopra i 35 anni di età). Se la disciplina di queste ultime presenta delle analogie, anche le differenze sono evidenti e i problemi interpretativi non tarderanno ad arrivare, ad esempio in riferimento alle agevolazioni previste per la srl semplificata in termine di diritti di bollo, di segreteria e di onorari notarili che sono esenti per la srl semplificata, ma queste esenzioni non sembrano applicarsi alla nuova srl a capitale ridotto. La norma del decreto sviluppo 2012 sembra essere stata scritta in tutta fretta esclusivamente per “accontentare” chi, superando il limite anagrafico dei 35 anni imposto per la costituzione della srl semplificata, lamentava un’indebita esclusione dalla possibilità di avviare una società a responsabilità limitata in maniera snella e senza costi. Si attendono pertanto i dovuti chiarimenti.
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ARGOMENTI TRATTATI:
decreto sviluppo 2012 società a responsabilità limitata a capitale ridotto , società per soggetti sopra i 35 anni , srl a capitale ridotto , srl a capitale ridotto atto costitutivo , srl a capitale ridotto caratteristiche , srl a capitale ridotto decreto sviluppo , srl semplificata
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Si continua a sbagliare ! Da sempre le imprese italiane sono sotto capitalizzate ossia nascono e vivono (quando ci riescono) con capitali assolutamente inadeguati per competere con la stessa tipologia di imprese che nascono e prosperano ad esempio in Germania , in Inghilterra , od in Francia ! Lo dicono da sempre nei corsi di laurea in economia quasi molti prof. universitari ! Quella di mancanza di capitali delle imprese italiane è cronica e sostanzialmente ha tre ordini di problemi principali ben individuati e noti : 1) gli imprenditori qui da noi non si associano sono troppo individualisti e quindi sotto dimensionano la loro azienda rispetto al mercato in cui competono 2) non hanno accesso diretto al mercato dei capitali (quello di tipo borsistico, o venture capital ) e si lasciano o vogliono essere finanziati quasi esclusivamente da canali di tipo bancario . 3) Su cento ore che lavora l'imprenditore in Italia 15-30 ore le adopera per capire dove va il suo business il resto cioè 70 ore le adopera per capire come occultare od eludere il fisco , o di come non avere relazioni industriali con il sindacato , il territorio, e su come appaltare il nero possibilmente le lavorazioni che possano dargli problemi di qualsiasi genere , ambientali, infortunistiche ecc. ecc. Agevolare la costituzione di società con capitale inadeguato è la premessa per fare fallire in breve l'iniziativa ! L'idea , l'impresa , l'attività se buona deve reggersi da subito sulle proprie gambe altrimenti rimarrà schiacciata proprio da quei debiti che ora nessuno vuole più e che sono ormai visti come il diavolo ! :mad: :mad: :mad: :mad:
Si continua a sbagliare ! Da sempre le imprese italiane sono sotto capitalizzate ossia nascono e vivono (quando ci riescono) con capitali assolutamente inadeguati per competere con la stessa tipologia di imprese che nascono e prosperano ad esempio in Germania , in Inghilterra , od in Francia ! Lo dicono da sempre nei corsi di laurea in economia quasi molti prof. universitari ! Quella di mancanza di capitali delle imprese italiane è cronica e sostanzialmente ha tre ordini di problemi principali ben individuati e noti : 1) gli imprenditori qui da noi non si associano sono troppo individualisti e quindi sotto dimensionano la loro azienda rispetto al mercato in cui competono 2) non hanno accesso diretto al mercato dei capitali (quello di tipo borsistico, o venture capital ) e si lasciano o vogliono essere finanziati quasi esclusivamente da canali di tipo bancario . 3) Su cento ore che lavora l'imprenditore in Italia 15-30 ore le adopera per capire dove va il suo business il resto cioè 70 ore le adopera per capire come occultare od eludere il fisco , o di come non avere relazioni industriali con il sindacato , il territorio, e su come appaltare il nero possibilmente le lavorazioni che possano dargli problemi di qualsiasi genere , ambientali, infortunistiche ecc. ecc. Agevolare la costituzione di società con capitale inadeguato è la premessa per fare fallire in breve l'iniziativa ! L'idea , l'impresa , l'attività se buona deve reggersi da subito sulle proprie gambe altrimenti rimarrà schiacciata proprio da quei debiti che ora nessuno vuole più e che sono ormai visti come il diavolo ! :mad: :mad: :mad: :mad: