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Ivie: la tassazione sugli immobili all’estero

L'Agenzia delle entrate, con un provvedimento direttoriale di ieri, ha fornito precise indicazioni sull'imposta sul valore degli immobili situati all'estero introdotti dalla manovra salva Italia del Governo Monti.

Forniti chiarimenti sull’Ivie, la tassa sul valore degli immobili all’estero, sul calcolo della base imponibile, le modalità del versamento, nonchè l’indicazione di essa nell’ Unico persone fisiche.

 

Valore imposta immobili all’estero

Con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di ieri è stata data attuazione alle disposizioni della manovra salva Italia, il DL 201/11 convertito in Legge n. 214/11 in tema di imposta sulle attività finanziarie scudate e di imposta sul valore degli immobili situati all’estero. Soffermando la nostra attenzione su quest’ultima, si ricorda che la manovra salva Italia ha istituito dal periodo di imposta 2011, un’imposta sul valore degli immobili, sia terreni che fabbricati, detenuti all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Soggetti a tale imposta risultano anche gli immobili oggetto di operazioni di emersione mediante la procedura di regolarizzazione, nonchè del c.d. rimpatrio giuridico. Nel provvedimento in oggetto si chiarisce che l’imposta nella misura dello 0,76% del valore dell’immobile, è dovuta per gli immobili detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti, rapportata ai mesi dell’anno nei quali si è prottratta. In tal caso il mese durante il quale il diritto si è protratto per almeno 15 gg è calcolato per intero. L’imposta allo 0,76% non è dovuta quando l’importo dell’imposta così calcolata non superi complessivamente le 200 euro.

 

Base imponibile imposta immobili all’estero

Il valore della base imponibile su cui calcolare l’imposta è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti. In mancanza di questo si utilizza il valore di mercato rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo in cui  situato l’immobile. Si precisa inoltre che se l’immobile non sia più posseduto alla data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, si deve tener conto del valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione. Per gli immobili che vengono acquisiti per successione o donazione, il valore intal caso è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato, o, in mancanza, si tiene conto del costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione o, in assenza di documentazione, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile. Per gli immobili che si trovano in Paesi appaertenti all’UE o in Paesi aderenti allo SEE, il c.d. Spazio economico europeo che garantiscono un aedeguato scambio di informazioni, il valore di riferimento per individuare la base imponibile, è quello catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per determinare imposte reddituali o patrimoniali. Tale criterio trova applicazione anche quando gli immobili sono pervenuti per successione o donazione.

 

Immobili all’estero di soggetti che lavoro oltreconfine con residenza fiscale in Italia

Nella manovra salva Italia, si precisa al comma 15 bis dell’articolo 19 del DL 2012/11 convertito in legge n. 214/11 che per i soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, per una sua suddivisione politica o amministrativa o per un suo ente locale, e per le persone fisiche che lavorano all’estero  presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia, la residenza fiscale in Italia è determinata non in base ai cirteri ordinari indicati nel Tuir, bensì in base ad accordi internazionali ratificati. In tal caso, l’imposta sugli immobili detenuti all’estero  si applica nella misura ridotta dello 0,4% per l’immobile adibito ad abitazione principale e per le relative pertinenze. L’aliquota ridotta in tal caso permane fino che il lavoratore presta la propria attività all’estero e viene meno al suo rientro in Italia. A decorrere dal periodo di imposta in cui però tale lavoratore acquisirà la residenza in Italia, tornerà ad applicarsi l’aliquota nella misura piena dello 0,76%. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di 200 euro rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta, proprozionalemente alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica, a ciascuno dei soggetti passivi la cui residenza fiscale in Italia, sia determinata sulla base degli accordi internazionali ratificati e non sulla base dei criteri ordinari del Tuir. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione è maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, a patto che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione non deve però sforare l’importo massimo di 400 euro.

 

Calcolo e versamento imposta immobili all’estero

Per ciò che riguarda le modalità di calcolo e di versamento dell’imposta in questione, nel provvedimento delle Entrate di eiri, si precisa che da questa imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare,  un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui si trova l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’UE o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di inofrmazioni, dall’imposta dovuta in Italia viene detratta in via prioritaria l’imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nel Paese in cui si trova l’immobile. Se inoltre vi è un’eccedenza di imposta reddituale estera che grava sugli immobili e questa eccedenza non viene usata ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, in riferimento al credito di imposta per i redditi prodotti all’estero, dall’imposta dovuta si detrae in Italia, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito di imposta derivante da questa eccedenza.

 

Quadro RM Sezione XVI 

Il valore degli immobili situati all’estero deve essere dichiarato inoltre compilando la sezione XVI del Quadro RM dell’Unico Persone fisiche, indicando il controvalore n euro degli importi in valuta. Inoltre il contrbuente interessato deve versare l’imposta entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi che derivano dalle denunce dei redditi relative al periodo di imposta di riferiento, a decorrere dal 2011 e non sono dovuti acconti. Nel provvedimento si precisa anche che è possibile rateizzare l’imposta.

 

Immobili all’estero e società fiduciaria

 Infine nel provvedimento del 5 giugno 2012 si precisa il caso degli immobili per i quali è stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria. In tal caso spetta a quest’ultima applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, che provvederà a fornire direttamete la provvista alla società fiduciaria, altrimenti la stessa fiduciaria comunica i dati del contribuente inadempiente all’Agenzia delle entrate con il modello 770/2013, il modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari.

 

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58 Commenti

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  • # 31
    Ciao, Ursula --- quanto ho pensato io! Pensa il signor Monti che l'Europa o persino il mondo siano di suo possesso? Non solo! Ho calcolato quanto dovrei pagare d'imposta - ma sono pazzi. Sarei molto curiosa sapere quanti se ne scappano da questo paese di governi matti ... c'è solo da scuotere la testa e da fare le valigie ... questo ora si chiama Europa e libertà di vivere e lavorare ovunque in Europa. Si vergognino ...!
  • # 32
    Ciao, Joseph. Sarei molto curiosa sapere quanti se ne scappano da questo paese di governi matti ... c'è solo da scuotere la testa e da fare le valigie ... questo ora si chiama Europa e libertà di vivere e lavorare ovunque in Europa. Si vergognino ...! C'è solo da scappare immediatamente!!!!
  • # 33
    Ma avete mai sentito che i tedeschi pretendono dalle migliaia di italiani che vivono e lavorano in Germania lo 0,76 percento del valore delle case che hanno in Italia? Sono proprio pazzi!
  • # 34
    Buongiorno, qualcuno sa dirmi se su un immobile detenuta da persona fisica a Dubai, si debba pagare la tassa e su quale valore dell'immobile? Grazie a tutti Mirco
  • # 35
    La solita porcata all'italiana. Lavoro a Londra perche questo cazzo di paese nonostante la mia laurea in Archiettura 110 e lode non è stato in grado di darnmi un lavoro !!! A fronte di 1.110 sterline di affitto mensili ( !.550€ per 40 mq c.a. ) ho pensato di comprare un piccolo appartamento. Adesso caro mi costa. Concludo , questo paese di merda non merita piu la mia cittadinanza !!! Almeno chi lavora all'estero e risiede nell'appartamento poteva essere esonerato da tale imposta.
  • # 36
    In riferimento alle possibili detrazioni fiscali IMU su beni immobiliari in Francia: 1) La taxe d'habitation è pagata da chi abita l'immobile ed è basata sul valore locativo, localizzazione e reddito del nucleo familiare: non è una tassa patrimoniale ed i non residenti già pagano di più di un regolare residente; comprende anche le addizionali regionali e provinciali. 2) La Taxe Fonciere è pagata dal proprietario ed è calcolata in base al valore locativo, superficie costruita, tipo di costruzione destinazione d'uso, comprende tutti i servizi locali, provinciali e regionali: in parte è una tassa patrimoniale ed i residenti pagano come i non residenti, quindi non vale la regola dell'esenzione in base alle norme contro le doppie imposizioni. Quindi la detrzione fiscale dall'imposta IMU non è considerata. 3) La ISF (imposta solidarietà sulla fortuna) è una tassa patrimoniale e si applica a tutti i patrimoni oltre il milione di € (sembra ritorni a 760.000 €) ed è prevista una tantum quest'anno del 3%. Risulta quindi che un bene immobiliare di valore superiore al milione di €, paga l'ISF in Francia (che è MOLTO più alta della aliquota IMU corrispondente) e darebbe quindi diritto ad un credito d'imposta in Italia (che volutamente non è stato indicato possibile) in base alle norme contro le doppie imposizioni. Le imposte sui beni immobiliari in Francia sono da sempre MOLTO più alte che in Italia (per una compravendita si arriva anche al 12%) e quando si rivende le tasse sono piuttosto elevate, sul plusvalore. Questi beni immobiliari sono tantissimi in Francia (molti di più di quello che il cittadino italiano stanziale immagina) e quasi tutti regolarmente dichiarati (a differenza di quello che pensa lo stesso cittadino qualunquista di cui sopra) Quelli che voi chiamate "professori" sono soltanto dei funzionari pubblici di alto livello (rispetto alla media degli altri funzionari) che hanno il compito di portare nelle casse il più possibile, cercando di non toccare i beni dello stato, che è il soggetto indebitato. Un'ultima nota: Equitalia in Francia non esiste ... sarebbe illegale. Buona fortuna a tutti.
  • # 37
    lotta all'evasione fiscale? lotta alla confusione fiscale! Ci dobbiamo calcolare l'IMU e chi sbaglia calcolo paga multa. Ci dobbiamo calcolare l'IVIE con nota esplicativa dell'agenzia delle entrate di due giorni prima della scadenza e chi sbaglia calcolo paga multa! Il peggior fisco incivile del mondo!
  • # 38
    Cari amici, Ho appena creato una nuova petizione e spero vorrete firmarla, si chiama: NO IVIE - CONTRO IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO E' una questione molto importante per me, per tutti i cittadini che risultano fiscalmente residenti in Italia e insieme possiamo fare la differenza! Se la firmerete e poi la condividerete con i vostri amici e contatti, riusciremo presto a ottenere il nostro obiettivo di 100 firme e potremo cominciare a fare pressione per ottenere il risultato che vogliamo. Clicca qui per saperne di più e per firmare: http://www.avaaz.org/it/petition/Contro_lImposta_sul_Valore_degli_Immobili_allEstero_NO_IVIE/?launch Campagne come questa partono sempre in piccolo, ma crescono se persone come noi si attivano: ti prego di prenderti un momento per dare una mano firmando e spargendo al voce proprio ora. Facciamo in modo che le cose cambino! La sua forza cresce con ogni nuova firma e con il Vostro Aiuto di diffonderla e farla firmare. Grazie mille, Bianca
  • # 39
    UNA NORMA ASSURDA "MADE IN ITALY" CHE OBLIGA PAGARE UN'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI CHE ABBIAMO ALL'ESTERO: ITALIANI E STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA! IVIE - una tassa che colpisce chi risulta fiscalmente residente in Italia (stranieri e non) e possiede un immobile all'estero. IVIE VIOLA il divieto della DOPPIA TASSAZIONE e introduce elementi di DISCRIMINAZIONE TRA I CITTADINI. Inoltre, l'IVIE contrasta, secondo gli interroganti, con il principio di libera circolazione dei capitali (Articolo 63) e con il principio di libera circolazione dei lavoratori (Articolo 45) all'interno dell'Unione europea. Qualcuno si sta già muovendo, aiutiamoli a combattere questa norma assurda. FIRMIAMO IN TANTI LA PETIZIONE: http://www.avaaz.org/it/petition/Contro_lImposta_sul_Valore_degli_Immobili_allEstero_NO_IVIE/
  • # 40
    Salve vorrei sapere se una quota di multi proprietà all'estero (Egitto) e tassabile con la nuova IVIE. Grazie
    • # 41
      Originariamente inviato da Franco Pipoli
      Salve vorrei sapere se una quota di multi proprietà all'estero (Egitto) e tassabile con la nuova IVIE. Grazie
      Si. Proprio sull'Ivie è intervenuta anche la legge di stabilità che ha previsto il differimento di un anno dell'entrata in vigore dell'imposta. Praticamente il pagamento 2012 risulta come acconto. Può vedere a tal proposito il nostro articolo: http://www.investireoggi.it/fisco/ivie-le-novita-con-la-legge-di-stabilita-2013/
  • # 42
    Chissà quanti tedeschi pagano le tasse nel loro Paese per immobili posseduti in Italia.. :D

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