L’Agenzia delle entrate precisa, in merito alla tassazione degli immobili all’estero, come individuare il valore su cui applicare l’imposta del decreto salvaItalia.

 

 

 Agenzia entrate: circolare n. 28/2012

 E quasi alla fine la circolare esplicativa dell’Agenzia delle entrate è arrivata. Ieri sera infatti l’Agenzia guidata da Attilio Befera ha emanato la circolare n. 28/2012 in cui detta le modalità applicative dell’imposta sul valore degli immobili all’estero, introdotta dal decreto salva Italia, la c.d. Ivie.

 

 

 Ivie: soggetti passivi

 Nella corposa circolare innanzitutto viene chiarito che l’imposta è dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.

Al fine di determinare la residenza delle persone fisiche, si fa riferimento alla nozione indicata nel testo unico delle imposte sui redditi, per cui si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. Criteri questi, l’iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente e la residenza, che sono tra di loro alternativi, essendo sufficiente cioè che si realizzi anche uno solo di essi affinchè la persona fisica si consideri fiscalmente residente in Italia. Si considerano residenti anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati da un apposito decreto del Ministero. In attesa di tale decreto, si considerano residenti anche i cittadini emigrati in Stati o territori che hanno un regime fiscale privilegiato, ossia nei Paesi c.d. black list e come tale anch’essi sono soggetti passivi dell’Ivie.

 

 Ivie: base imponibile

 Capitolo importante in riferimento all’Ivie riguarda la determinazione della base imponibile. Essendo un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, tale valore è costituito generalmente dal costo che risulta dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

Se il valore di diritti reali diversi dalla proprietà dell’immobile, come ad esempio l’usufrutto, non si può rinvenire dal contratto, si desume dai criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui si trova l’immobile.  In mancanza di tali valori, si assume il valore di mercato che viene rilevato al termine di ogni anno solare nel luogo in cui si trova l’immobile. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti al SEE, lo Spazio economico europeo, il valore da usare per determinare l’Ivie, è quello catastale, così come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposta di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Se ad uno stesso immobili, si attribuiscono diversi valori catastali ai fini delle imposte sui redditi e quelle patrimoniali, si prende in considerazione il valore catastale utilizzabile ai fini delle imposta patrimoniali, comprendendovi quelle di competenza degli enti  locali e territoriali. Se manca il valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in mancanza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile.

 

 

Coefficienti Imu applicati all’imposta sugli immobili all’estero

Onde evitare trattamenti diversi tra i contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, se la legislazione estera prevede un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi sono meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, si può assumere come base imponibile dell’Ivie, il valore dell’immobile è quello che risulta dall’applicazione al reddito medio ordinario dei coefficienti previsti per l’Imu, quindi:

–          160 per fabbricati con caratteristiche di abitazione, castelli, palazzi di interesse storico e artistico, magazzini e locali di deposito, nonché stalle, scuderie, rimesse e autorimesse senza fine di lucro, tettoie chiuse o parte;

–          140 per collegi, convitti, case di cura e ospedali, scuole, biblioteche, musei,

–          80 per uffici e studi privati,

–          60 per alberghi e pensioni,

–          55 per negozi e botteghe,

–          15-110 per terreni agricoli.

 

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Circolare Agenzia sull’Ivie