I proprietari dovranno pagare l’Irpef sulla seconda casa anche se l’immobile non è locato. Ma per quelle ubicate nello stesso Comune dell’abitazione principale si potrà pagare l’IRPEF pari al 50% della rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5% e aumentata di 1/3. La normativa sugli immobili non locati ha subito una trasformazione con l’articolo 9 del Dl 23 del 2011 e poi dalla Legge di Stabilità 2014. Tale articolo prevede che i contribuenti che posseggono una casa non locata nello stesso comune in cui si trova l’abitazione principale, sono tenuto a versare il 50% della rendita catastale ai fini IRPEF.

Inizialmente si era mantenuta l’aternatività tra IMU e Irpef: se il contribuente pagava l’IMU sull’immobile non locato non era tenuto a pagare l’Irpef. Con al Legge di Stabilità 2014 la normativa ha subito una deroga e a partire dal 1 gennaio 2014 i redditi degli immobili ad uso abitativo, non locati situati nello stesso Comune dell’abitazione principale e assoggettati ad Imu, concorrono alla formazione di reddito imponibile Irpef nella misura del 50%. Nel 2016, essendo la normativa immutata, i proprietari di seconde case sfitte si troveranno a dover pagare:

  • Imu e 50% Iperf se l’immobile non locato è ubicato nello stesso comune dell’abitazione principale
  • Alternatività tra Imu e Irpef se l’immobile si trova in altro comune.

Per poter applicare la tassazione al 50% sulla rendita catastale delle seconde case sfitte si devono possedere i seguenti requisiti:

  • l’immobile ad uso abitativo deve essere posseduto (o si deve avere su di esso altro diritto reale)
  • l’immobile deve essere assoggettato ad IMU
  • l’immobile deve essere ubicato nello stesso comune dell’abitazione principale