L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta alle persone impossibilitate a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore,  ed a chi necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. L’indennità è un contributo per il rimborso delle spese conseguenti alla situazione di invalidità.

 

IMPORTO INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO NEL 2011

E’ esente da imposte, viene erogata dallo Stato per 12 mensilità per un importo rivalutato anno per anno (nel 2011 _ 487,39 mensili), indipendentemente dal possesso o meno di altri redditi.

 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO INPS: COME SI RICHIEDE

La richiesta deve essere prestata all’Inps esclusivamente in via telematica, previo invio di un certificato medico che attesti, con dovizia di particolari, le condizioni di necessità sopra citate (persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, oppure, persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita). L’erogazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla richiesta, o dall’accertamento della condizione di invalidità se collocato successivamente alla presentazione della domanda e nel corso dell’accertamento.

 

DOMANDA DI ACCOMPAGNAMENTO: COSA BISOGNA SAPERE

L’indennità è incumulabile con altre indennità simili, non è reversibile, ma è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa se svolta autonomamente dall’invalido senza l’intervento dell’accompagnatore. Spetta anche in caso di ricovero, se a pagamento, in strutture ospedaliere o pseudo ospedaliere. Questa condizione deve essere dichiarata annualmente all’Inps entro il 31 marzo, dal beneficiario dell’indennità tramite il modello ICRIC. In caso di ricovero per periodi medio-lunghi, o brevi ma continuativi, presso strutture assistite dal Servizio Sanitario Nazionale, l’indennità viene sospesa (non revocata) a meno

che il beneficiario non dimostri che l’assistenza fornita non è sufficiente a garantire i bisogni dello stesso (ma non un trattamento migliore rispetto allo standard). Non è considerato ricovero, con tutto ciò che ne consegue, il day hospital.

L’indennità è mensile e non è frazionabile, per cui se il beneficiario viene dimesso per pochi giorni dall’ospedale nel quale è assistito dal SSN per poi rientravi, i giorni di permanenza fuori dalla struttura ospedaliera non verranno indennizzati.

 

INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO REQUISITI SPECIFICI

La condizione di cieco assoluto è sufficiente per il conseguimento dell’indennità in commento, mentre la condizione di cieco parziale concorre al riconoscimento del diritto a tale indennità, se integrata da altre minorazioni che collocano il soggetto nella condizione di necessità assistenza continua, o della presenza permanente di un accompagnatore. L’indennità può essere riconosciuta anche ai bambini, dato che anche per questi la condizione di inabilità può richiedere tempi e modalità di assistenza che sono diversi da quelli che necessitano per un bambino non disabile. L’indennità può essere riconosciuta anche ai malati terminali a condizione che il decesso non venga prognosticato come imminente. I malati di cancro soggetti a chemioterapia o radioterapia difficilmente potranno ottenere l’indennità se non manifestano le condizioni di necessità più volte ricordate dalle quali non si può prescindere per l’ottenimento dell’accompagnamento. La necessaria presenza di un accompagnatore non giustifica l’erogazione dell’indennità, in quanto in genere gli effetti conseguenti tali cure, anche se spesso particolarmente devastanti, hanno natura transitoria. Alle persone affette da sindrome di Down che hanno presentato la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile, deve essere riconosciuta l’indennità di accompagnamento, senza necessità di ulteriori visite di controllo previste per valutare la permanenza dello stato invalidante.

L’indennità deve essere riconosciuta anche alle persone che anche se periodicamente vengono colpite da attacchi epilettici.