Il Dl 201/2011 convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, la cosiddetta manovra salva Italia, ha anticipato sperimentalmente l’entrata in vigore della nuova tassa sulla prima casa, detta Imu. Viene così ripristinata in un certo senso, l’imposta sull’abitazione principale, l’Ici, che viene però rivisitata. La misura dell’imposta è fissata allo 0,76%, anche se si prevede una modifica della stessa da parte dei comuni, fino a 0,3 punti percentuali, sia in aumento che in diminuzione.

IMU: COSA STABILISCE L’ARTICOLO L’ARTICOLO 13 DELLA MANOVRA 

La norma di riferimento nel decreto 201 del 2011, è l’art.

13, il quale prevede l’applicazione dell’Imu, in base alle previsioni contenute negli articoli 8 e 9, del decreto legislativo del 14 marzo 2011. Si precisa che i trasferimenti immobiliari continueranno a essere soggetti all’imposta di registro e alle imposte ipotecarie e catastali fino al 31 dicembre 2014, poiché la loro sostituzione in toto con l’Imu, dovrebbe arrivare solo nel 2015. Entrando nel dettaglio, si precisa che dal 1° gennaio scorso, l’Imu è andata a sostituire l’Irpef, con le relative addizionali dovute sui redditi fondiari concernenti gli immobili non locati, e l’imposta comunale sugli immobili. I parametri con cui si prevede la nuova tassazione dell’abitazione principale appaiono però soft rispetto a quelli previsti per le altre unità immobiliari, poiché ora si parla di aliquota ridotta, con la possibilità di beneficiare di una specifica detrazione.

CALCOLO IMU 2012: LA BASE IMPONIBILE

Ai fini del calcolo della base imponibile su cui applicare l’Imu, si prende a riferimento la rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 per cento e  moltiplicata poi per un coefficiente fisso per ogni tipo di immobile. Quali sono questi coefficienti? Essi sono:  160 ( per le abitazioni del gruppo catastale A (escluso A/10) e per le categorie C/2, C/6 e C/7, 140 ( per i fabbricati di gruppo B e le categorie C/3, C/4 e C/5), 80 ( per gli immobili di gruppo catastale A/10), 60 (per i fabbricati di gruppo D), 55 (per i negozi e botteghe accatastati C/1).

 

IMU DETRAZIONE 200 EURO

Detrazione di 200 euro è prevista per l’abitazione principale e le relative pertinenze, da  rapportarsi al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’unità immobiliare, ossia di abitazione principale. Nell’ipotesi di immobile destinato ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta ad ognuno di essi in proporzione alla quota per la quale si verifica la destinazione ad abitazione principale. E’ ammessa l’applicazione delle aliquote ridotte per una sola pertinenza relativamente a quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

 

IMU DETRAZIONE FIGLI: 50 EURO PER OGNI BIMBO

Alle detrazione base di 200 euro prevista  dal comma 10 dell’ articolo 13, per gli anni 2012 e 2013, è prevista però una maggiorazione di 50 euro per ogni figlio, con età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, oggetto dalla nuova imposta. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare però l’importo massimo di euro 400.

 

IMU ABITAZIONE PRINCIPALE: LE PERTINENZE

L’Imu sull’abitazione principale, si applica anche alle pertinenze, producendo così delle conseguenze significative in merito alla distinzione e classificazione proprio delle pertinenze per l’abitazione principale. Sono considerate come pertinenze solo quelle classificate nelle categorie catastali, C/2, C/6 e C/7. Con l’introduzione dell’IMU, che manda in soffitta la vecchia Ici, le pertinenze possono essere in un numero massimo di tre, ossia: C/2 (cantina),  C/6 (autorimessa) e C/7 (posto auto). La stessa aliquota prevista per l’abitazione principale si applica alle pertinenze accatastate nella categoria C/2 , C/6, C/7, ma al massimo una per tipo, anche se sono iscritte in catasto insieme all’unità abitativa.

 

IMU VERSAMENTI: SI ATTENDONO CHIARIMENTI  

Determinata l’imposta, il contribuente deve effettuare il relativo versamento, provvedendo  a individuare la quota che viene destinata al comune e quella che invece viene destinata al Fisco. A tal proposito è il comma 11 dell’articolo 13 del dl 201/11 che prevede, ai fini del riparto, nella quota dell’imposta che viene destinata al Fisco, non debbano essere considerate nè le detrazioni previste per l’abitazione principale, né le detrazioni e riduzioni che sono state decise e  deliberate dai comuni. Siccome la nuova imposta, spetta in parte allo Stato e in parte ai Comuni, (uguale è il fine ossia recuperare maggiori entrate possibili con cui raggiungere l’obiettivo del pareggio di bilancio), si ipotizza che nel modello di versamento F24 da usare molto probabilmente per la nuova imposta, dovranno essere indicati, e qui si attendono gli specifici codici tributo che dovrà emanare l’Agenzia delle Entrate, le due quote dell’Imu, quella erariale e quella comunale. A bene vedere, ciò sembrerebbe alquanto intricato per il contribuente e come tale si attendono i dovuti chiarimenti da parte del Fisco e del Ministero competente.

ABITAZIONE PRINCIPALE DEFINIZIONE ESAUSTIVA

La nuova Imu, abbiamo detto, si abbatte sull’abitazione principale. Come tale occorre specificare cosa debba intendersi per abitazione principale. Provvede a darne una definizione precisa, lo stesso articolo 13 del dl 201/11 che al comma 2 specifica che per “abitazione principale deve intendersi l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, in cui il possessore vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente”. Quindi abitazione principale come dimora abituale e residenza anagrafica del legittimo possessore. Si nota come, a differenza del passato, occorre che il soggetto proprietario dell’immobile sia iscritto nell’anagrafe della popolazione residente e anche che  dimori fisicamente nell’abitazione. 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE CARATTERISTICHE PIU’ IMPORTANTI

L’unità immobiliare che va considerata come abitazione principale deve però essere considerata anche come un’unità immobiliare unica, dal punto di vista catastale.

Perciò non può considerarsi unica abitazione principale, l’insieme di unità immobiliari intestate allo stesso soggetto. Al contrario, si può considerare come un’unità immobiliare unica, iscrivibile al catasto, la sommatoria di più unità immobiliari che possono essere unite in una  sola unità, a patto che vi siano specifiche condizioni, sia sotto l’aspetto oggettivo, vedi la possibilità concreta e materiale di procedere all’unione, sia sotto il profilo soggettivo, vedi l’identità dei titolari delle unità immobiliari in oggetto. 

 

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