L’applicazione di IMU e TASI sulle pertinenze impongono considerazioni in merito all’aliquota da calcolare. Quando vale quella prima casa? Ecco una guida che sintetizza le regole in materia per fare chiarezza ed evitare errori nella dichiarazione.

Pertinenze prima casa: numero massimo e regole

Partiamo da una regola base per l‘Imu sulle pertinenze: il numero massimo di pertinenze che si possono conteggiare per un’abitazione principale è pari a tre. Queste devono risultare necessariamente accatastate come C2, ovvero magazzini e locali di deposito come cantine e solai, C6, categoria che identifica stalle e scuderie o garage, oppure C7, valida per tettoie sia chiuse che aperte.

La regola ha portata nazionale perché sulla disciplina delle pertinenze i Comuni non hanno discrezionalità. Va chiarito però un limite fondamentale: le tre pertinenze dell’abitazione principale devono appartenere a categorie catastali diverse. Facciamo un esempio pratico: se una casa dispone di una cantina e di un solaio, entrambe C2, non è possibile, ai fini IMU e TASI, considerarle entrambe come pertinenze dell’abitazione principale. Nel caso sopra esposto quindi il contribuente dovrà decidere quale associare come pertinenza dell’abitazione principale e quale, invece, separare e calcolare autonomamente ai fini TASI-IMU. La questione non è di poco conto perché solo alla prima si applicherà l’aliquota TASI prima casa e l’esenzione IMU. La seconda pertinenza invece, se e solo se della stessa categoria catastale della prima, sarà soggetta ad IMU e TASI con aliquota prevista per immobili diversi dall’abitazione principale. Attenzione però perché esiste un’eccezione importante.

Pertinenze prima casa: eccezioni ai fini IMU

Se infatti le due pertinenze della stessa categoria sono accatastate insieme all’abitazione possono essere considerate entrambe pertinenze della prima casa. L’eccezione è stata prevista per rendere omogenee e allineate le norme tecniche catastali, in base alle quali la rendita dell’abitazione include anche la redditività delle porzioni immobiliari non connesse ma accatastate congiuntamente, e l’applicazione di IMU e TASI.

Pertinenze prima casa: requisiti fisici e funzionali

Occorre inoltre precisare che non si possono aggiungere pertinenze alla casa solo a fini IMU o TASI. L’immobile considerato infatti deve essere effettivamente collegato, fisicamente o funzionalmente, alla prima casa. Sul punto è intervenuta anche la Corte di Cassazione (sentenza25127 del 30 novembre 2009: “Se la scelta pertinenziale non è giustificata da reali esigenze (economiche, estetiche, o di altro tipo), non può avere valenza tributaria, perché avrebbe l’unica funzione di attenuare il prelievo fiscale, eludendo il precetto che impone la tassazione in ragione della reale natura del cespite”)