Alla soglia del pagamento della prima rata Imu sono ancora molti i  dubbi dei contribuenti su alcuni casi particolari soggetti ad interpretazione e spesso alla base di applicazioni della norma inique o quantomeno ambigue.

 

Comodato d’uso

Il principio base da tenere a mente è che l’obbligo fiscale segue la proprietà e i diritti reali.

Il comodato d’uso gratuito non rientra tra questi ultimi (neppure se formalizzato con un contratto registrato): ne consegue che ad esempio un padre che concede l’immobile al figlio con questa formula gratuita si vedrà addebitare l’Imu come seconda casa.

L’intento della norma è evidentemente quello di scoraggiare comodati fittizi per eludere il fisco ma è anche innegabile che in una società in cui la generazione precedente ha risparmiato e investito nel mattone, e quella attuale stenta a potersi permettere un acquisto immobiliare, il caso di genitore che cede in uso gratuito un appartamento al figlio non è poi così improbabile.

Il rischio quindi è quello di penalizzare piccoli risparmiatori.

Se invece il proprietario è deceduto e nell’appartamento continua ad abitare il coniuge superstite, trattandosi di diritto reale di abitazione, si applicherà l’aliquota prima casa per la moglie vedova.

 

Imu Coniugi separati o divorziati

Molte questioni si aprono nel caso di coniugi separati o divorziati e sul punto non sempre la normativa è chiara.A tal proposito è intervenuta anche la circolare allo studio del ministero dell’Economia a chiarire le novità introdotte dall’ articolo 4, comma 12-quinquies del Dl 16/2012.

Il coniuge a cui viene assegnata la casa avrà riconosciuto il diritto di abitazione e quindi verrà applicata l’aliquota prima casa. A nulla rileva che la casa assegnata sia di proprietà dell’altro coniuge o in comproprietà.

E proprio la comproprietà apre altri scenari dubbi: soprattutto se nella casa risiede solo uno dei proprietari. In questo caso l’aliquota a carico di chi vive nell’immobile sarà dello 0,4% (con detrazione di 200 euro).

Si applica invece l’aliquota ordinaria (0,76) al comproprietario che non vive nell’immobile, ovviamente nei limiti della sua quota di proprietà. (Imu per coniugi separati: separazioni fittizie per pagare meno tasse). 

 

Proprietari residenti all’estero

Altro caso emblematico è quello degli immobili di proprietà di soggetti residenti all’estero e iscritti all’Aire: la bozza della circolare dell’Economia esclude gli immobili sfitti dalla quota dell’Erario.

E’ rimessa quindi ai sindaci la possibilità di assimilare queste proprietà all’abitazione principale.

Dallo stesso punto di vista si interpretano gli sconti attuabili a favore di proprietari immobiliari anziani o disabili ricoverati in strutture di lungodegenza dove hanno anche trasferito la residenza.