26 giugno 2012, ore 15:06 | Aziende e Società Manovre Fiscali e Finanziarie
Imprese di costruzioni: torna l’Iva nella cessione di fabbricatiLo prevede il decreto sviluppo 2012 per cui le vendite e locazioni di fabbricati abitativi e strumentali, da parte delle imprese edilizie, realizzate entro 5 anni dalla fine dei lavori, possono essere assoggettate all'imposta sul valore aggiunto.La cessione e la locazione di fabbricati, sia ad uso abitativo che ad uso strumentale, da parte delle imprese di costruzioni, può essere soggetta all’Iva.
Decreto sviluppo 2012:edilizia abitativaTra le tante novità introdotte dal decreto sviluppo 2012, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si segnalano novità importanti per ciò che concerne la cessione di fabbricati effettuati dalle imprese di costruzioni, nonché sulle abitazioni locate e il regime Iva. Novità queste in riferimento ad un settore, come quello dell’edilizia, che più di tutti soffre una crisi economica senza precedenti.
Imprese di costruzioni: cessione fabbricati con IvaVolendo fare una breve disamina della nuova disciplina del regime Iva sulle operazioni immobiliari, si parte dalle cessioni di fabbricati a destinazione abitativa. Le cessioni di fabbricati sono effettuate dalle imprese che li hanno costruiti o che vi hanno realizzato interventi di recupero edilizio, come il restauro, il risanamento conservativo e la ristrutturazione, fino a questo momento sono stati sollevati dal peso dell’imposta sul valore aggiunto. Ora con il decreto sviluppo 2012, tali cessioni se poste in essere dopo 5 anni dal termine dei lavori, potranno essere soggette all’Iva, su precisa scelta del venditore che la manifesta nell’atto di cessione.
Imprese di costruzioni: locazione abitazioni con IvaAltra novità riguardante il regime Iva è in merito alle locazioni di fabbricati ad uso abitativo realizzati da imprese edilizie. Il locatore ha la possibilità di scegliere se applicare l’Iva, con l’aliquota agevolata al 10%, in caso di locazione di fabbricati destinati ad alloggi sociali, nonché fabbricati locati dalle stesse imprese che li hanno costruiti o che vi hanno realizzato i suddetti interventi di recupero. Ovviamente se il locatore non effettua questa scelta, la locazione gode dell’esenzione Iva.
Fabbricati strumentali: regime Iva sulla cessione e locazioneQueste le novità Iva per ciò che riguarda le cessioni e locazioni di fabbricati ad uso abitativo. Per i fabbricati diversi da quelli abitativi, ossia i fabbricati strumentali per natura, il regime Iva viene esteso sia alle cessioni che alle locazioni. Per quanto riguarda le cessioni di fabbricati diversi da quelli abitativi, si prevede che tali cessioni costituiscano operazioni imponibili Iva, se effettuate dalle imprese che hanno costruito il fabbricato o che vi hanno eseguito sullo stesso, interventi di recupero entro 5 anni dal termine dei lavori. Così anche nel caso di locazioni di fabbricati strumentali per natura, queste operazioni si considerano esenti dall’Iva, salvo che il locatore esprima l’opzione per l’imponibilità dell’imposta sul valore aggiunto nel relativo atto.
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