15 maggio 2012, ore 11:36 | Ricorsi e Contenziosi
Il reclamo e la mediazione tributariaNon tutti gli atti sono reclamabili: ecco quando è possibile presentare istanza di reclamoCon la circolare 19 marzo 2012 n. 9/E e successivamente con la circolare 12 aprile 2012 n. 12/E, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato ai propri uffici le modalità operative per lo svolgimento del nuovo istituto del reclamo e della mediazione tributaria. Come peraltro già anticipato, il nuovo istituto, obbligatorio per gli atti dall’Agenzia delle entrate di importo inferiore a 20.000 euro emessi successivamente al 1° aprile 2012, non comportata ulteriori appesantimenti burocratici. L’unico onere richiesto ai contribuenti è quello di preservare il ricorso entro i termini consueti, unendo altresì una istanza di reclamo nel quale, eventualmente, includere la proposta di mediazione e tutti gli allegati cui si riferiscono le motivazioni al ricorso (nella circolare è inclusa un fax simile di istanza di reclamo).
Reclamo tributario e mediazione: differenze e analogiePer ben comprendere la reale portata della novella in commento, occorre preliminarmente chiarire che il reclamo e la mediazione sono due cose ben diverse:
Ricorso tributario: la procedura da seguireIn estrema sintesi, la detta istanza si chiama “reclamo” ma va letta “ricorso”: infatti, copia identica della medesima – come si chiarirà meglio oltre – andrà depositata entro 30 giorni dal termine presso la Commissione tributaria provinciale per la costituzione in giudizio. La procedura nel suo insieme può essere sintetizzata come segue:
Le valutazioni che vengono poste in essere da un ufficio diverso ed autonomo rispetto a quello che ha emesso l’atto (vengono indicati gli uffici legali delle direzioni provinciali o regionali), vanno oltre la correttezza delle elucubrazioni o le valutazioni di merito effettuate nell’atto di accertamento o, più in generale, dell’atto impugnabile emesso dall’Agenzia delle Entrate. Le valutazioni devono includere: 1) incertezza delle questioni controverse; 2) grado di sostenibilità della pretesa; 3) principio di economicità dell’azione amministrativa. Nella sostanza, l’istituto obbliga l’Agenzia delle entrate a valutare una seconda volta l’atto emesso sotto il profilo processuale, valorizzando l’esperienza maturata in tale senso dai propri uffici legali.
Reclamo tributario: per quali atti è ammessoPunto di partenza è la individuazione degli atti obbligatoriamente soggetti a reclamo e di quelli esclusi. Il contribuente cui verranno notificati atti impositivi a decorrere dal 1 aprile 2012 dovrà preliminarmente valutare se tale atto rientra o meno tra quelli “reclamabili” perché l’esito di questa valutazione conduce a due diversi tipi di impugnazione: – se “reclamabile”, per l’impugnazione occorre obbligatoriamente seguire la nuova procedura introdotta dall’art. 17-bis del D.Lgs. 546/92; - se non è “reclamabile”, l’impugnazione sarà fatta con i consueti criteri. In termini operativi, il nuovo istituto ha diviso gli atti impugnabili in due categorie: quelli “reclamabili” e quelli che “reclamabili” non sono. Per individuare gli atti “reclamabili” occorre fare riferimento alle condizioni poste dall’art. 17-bis, comma 1, che si riferisce a “controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate”; l’art. 39, comma 11, del D.L. 98/2011 stabilisce che le disposizioni del citato art. 17-bis si applicano agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dal 1 aprile 2012. Pertanto, debbono sussistere congiuntamente tre requisiti:
Si sottolinea il fatto che il comma 2 dell’art. 17-bis espressamente prevede che “La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”. Pertanto la presentazione del reclamo, in caso di atto obbligatoriamente soggetto a tale istituto, è condizione di ammissibilità del successivo ricorso, qualora non si trovi accordo alcuno con l’Ufficio e si intenda impugnare l’atto: quindi la valutazione preliminare tra atto “reclamabile” e “non reclamabile” è delicatissima perché può pregiudicare insanabilmente l’esito del contenzioso. L’art. 17-bis, comma 3, precisa che il valore della controversia “è determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell’articolo 12” del D.Lgs. 546/92. Il citato articolo 12, comma 5, a sua volta prevede che per valore della lite si intende: - l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; - in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
La circolare n. 9/E/12, ai par. 1.3 e 1.4, ha chiarito che:
La corretta determinazione del valore della lite, peraltro, ha anche un ulteriore riflesso poiché, se superiore ad euro 2.582,28, impone l’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato.
ARGOMENTI TRATTATI:
atti reclamabili , avviso di accertamento , circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E , circolare Agenzia delle Entrate n. 9/E , commissione tributaria provinciale , conciliazione giudiziale , giudice tributario , imposta di registro , impugnazione cumulativa , Irap , Irpef , istanza di reclamo , istanza di rimborso , lite tributaria , mediazione tributaria , reclamo , reclamo tributario , ricorso tributario
|



Reclamo mediazione, istanza obbligatoria prima del ricorso
Mediazione obbligatoria illegittima, gli Organismi promettono battaglia 

3 Commenti
Per inviare un commento devi fare il login.