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16 luglio 2012, ore 13:22  |   Tasse e Tributi

Il bollo si paga anche se l’auto è ferma

Inoltre quello dell’auto in leasing lo paga l’utilizzatore ma dopo il 15 agosto 2009, come chiarisce la Cassazione

Il bollo sull’auto ferma dopo un incidente va sempre pagato, mentre quello dell’auto in leasing la paga l’utilizzatore ma dopo il 15 agosto 2009.

 

Il bollo sulle auto è stato oggetto delle recenti manovre fiscali del Governo, di quello Berlusconi prima e di quello Monti dopo. Stiamo parlando del superbollo sulle auto di più o meno grossa cilindrata e a questo punto  alcune precisazioni sono da fare in merito questa volta al bollo ordinario.

 

Bollo auto ferma

Da anni, la tassa automobilistica è legata al possesso del veicolo e non alla sua circolazione. Problemi possono sorgere nel caso di veicolo incidentato e come tale fermo. In tal caso non c’è scampo: il bollo va pagato comunque anche se l’auto è ferma perché distrutta da un incidente. Quindi il bollo va pagato anche se il veicolo è fermo, non viene utilizzato.

 

Bollo auto in leasing

Ulteriori precisazioni in merito al pagamento del bollo ordinario vengono da una sentenza della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4507 del marzo scorso, in cui gli Ermellini hanno chiarito che quando il veicolo è concesso in leasing, il soggetto passivo della tassa di possesso va individuato,  almeno fino al 15 agosto 2009, nel  proprietario/concedente dello stesso e non l’utilizzatore. Il ragionamento che segue la Corte si basa sul fatto che l’art. 5, comma 32, D.L. n. 953/1982 prevedeva che erano tenuti al pagamento della tassa automobilistica coloro che risultassero, dal Pra, il pubblico registro automobilistico, proprietari del veicolo in esso iscritto, con la conseguenza che il soggetto passivo del tributo doveva essere individuato in funzione della titolarità del diritto di proprietà del veicolo, in base alle risultanze del pubblico registro automobilistico. In base al tenore letterale della disposizione in oggetto, risulta che  nel caso in cui il veicolo sia concesso in leasing, il soggetto passivo della tassa di possesso debba essere considerato il proprietario/concedente dello stesso e non l’utilizzatore. Non rileva il fatto che, in caso di trasferimento della proprietà, di costituzione di usufrutto o della stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, si debba trascrivere il trasferimento. La modifica della norma del decreto legge del 1982 è avvenuta nel 2009, o meglio è entrata in vigore il 15 agosto 2009 e come tale la novità dell’inclusione nel novero dei soggetti passivi del bollo in questione gli “usufruttuari, ovvero gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria”, ha valenza a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, quindi il 15 agosto 2009, da prendere come data spartiacque.

 

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5 Commenti

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  • # 1
    Ma nel caso di moto o auto storiche come funziona? Io pago una tassa regionale tramite bollettino alle poste ma di circolazione, non di possesso. Confermate sia cosi?
    • # 2
      Originariamente inviato da andrea
      Ma nel caso di moto o auto storiche come funziona? Io pago una tassa regionale tramite bollettino alle poste ma di circolazione, non di possesso. Confermate sia cosi?
      L’articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342 dispone l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare interesse storico e collezionistico” costruiti da almeno 20 anni. Inoltre tali veicoli e motoveicoli, per i quali è possibile fruire dell’esenzione, devono essere individuati dall’Automobilclub Storico Italiano (ASI) e dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), con propria determinazione.
  • # 3
    E per le automobili lasciate in un piazzale di un venditore di auto usate in regime di conto vendita? c'è un esenzione o sospensione giusto? grazie
    • # 4
      Originariamente inviato da Luigi
      E per le automobili lasciate in un piazzale di un venditore di auto usate in regime di conto vendita? c'è un esenzione o sospensione giusto? grazie
      Dovrebbe esserci una sospensione..ma per certezza di rivolga allo sportello ACI del suo comune!
  • # 5

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