Uno dei grossi dilemmi di coloro che utilizzano il programma Google Adsense è come dichiarare le entrate sul modello Unico o 730. La società Google che emette i pagamenti per l’Italia si trova in Irlanda e, riportando direttamente la FAQ di Google al riguardo viene spiegato che “ i pagamenti vengono effettuati da Google Ireland, azienda costituita ai sensi della legge irlandese. Ai sensi dei termini del contratto sottoscritto con Google, i servizi forniti sono soggetti al meccanismo di reciprocità contabile; pertanto, l’IVA deve essere assolta dal destinatario, Google Ireland, in conformità all’art.
- privati
- aziende o liberi professionisti
Come denunciare i guadagni su Adsense per i privati
Provenendo il pagamento da uno stato membro della Comunità Europea i privati non sono soggetti a ritenuta d’acconto. I proventi percepiti da Adsense vanno dichiarati nella denuncia dei redditi come “redditi diversi” nel cui riquadro va inserito l’ammontare dei pagamenti ricevuti nell’anno di riferimento. Questi redditi, ovviamente, produrranno delle imposte da versare, e se di compila il 730 significa che si ha un sostituo d’imposta che detrarrà le maggiori imposte.
Dichiarazione per liberi professionisti o aziende per i proventi di Google Adesense
Per i compensi ricevuti da titolari di Partita Iva deve essere presentata una fattura.Partendo dal presupposto che si tratta di “prestazione di servizi in ambito intra UE” la fattura va emessa specificando la descrizione del servizio come “prestazioni di servizi in ambito extra-UE per programmi di affiliazione web” inserendo l’importo del pagamento dal quale non ca scorporata la ritenuta d’acconto poichè è una fattura intra UE e al quale non va incorporata l’IVA perchè si tratta di prestazioni e servizi UE “non imponibili IVA art. 41 DPR 633/72”, dicitura che va sempre riportata nella fattura. Ogni 3 mesi, supponendo che i ricavi non superino i 50mila euro, va compilato il modello Intra nella sezione denominata “INTRA 1 quater Sezione 1”
- entro il 25 aprile per il primo trimestre,
- entro il 25 luglio per il secondo trimestre,
- entro il 25 ottobre per il terzo trimestre
- entro il 25 gennaio dell’anno successivo per il quarto trimestre.