La legge 30 dicembre 2010, n. 238 ha proposto per la prima volta un contributo importante allo sviluppo del Paese mediante la concessione di incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia ossia, tecnicamente, per la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell’Unione europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, hanno studiato, lavorato o conseguito una specializzazione post lauream all’estero e decidono di fare rientro in Italia. Sulla base di ciò, questa legge ha previsto la concessione di incentivi fiscali che riguardano l’imposta sul reddito delle persone fisiche sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa avviate in Italia da soggetti in possesso di determinati requisiti.

 

Circolare Agenzia dell Entrate 14/E 4 maggio 2012

L’Agenzia con a capo Attilio Befera ha fornito degli importanti chiarimenti in ordine a tali agevolazioni nella corposa circolare n. 14 del 4 maggio scorso. Innanzitutto si precisa che dopo la legge istitutiva, con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 3 giugno 2011 sono state individuate le categorie dei soggetti beneficiari degli incentivi e, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2011, n. 97156, sono state definite invece le modalità di richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia, nonché gli adempimenti conseguenti a cura del datore di lavoro. 

 

Fuga dei cervelli: i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni per il rientro

Innanzitutto si precisa che i soggetti beneficiari degli incentivi fiscali sono:

  • i cittadini dell’Unione Europea nati dopo il 1° gennaio 1969, i quali sono assunti o avviano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in Italia trasferendovi il proprio domicilio, nonché la propria residenza entro 3 mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività.

Si segnala che oltre ad essere in tali condizioni, per fruire delle agevolazioni previste, alla data del 20 gennaio 2009, devono ricorrere ulteriori condizioni.

Così tra i beneficiari si distinguono i soggetti che, dopo aver risieduto in Italia, abbiano svolto all’estero un’attività di lavoro post lauream, ovvero un’attività di studio conseguendo un titolo accademico.

In particolare, rientrano nella categoria di beneficiari che hanno svolto attività di lavoro all’estero  i soggetti che “alla data del 20 gennaio 2009:

a) sono in possesso di un titolo di laurea;

b) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

c) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia svolgendovi continuativamente un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o d’impresa”.

Rientrano nella categoria di beneficiari che hanno svolto attività di studio all’estero i soggetti che alla data del 20 gennaio 2009:

a) hanno risieduto continuativamente per almeno 24 mesi in Italia;

b) negli ultimi due anni o più, hanno risieduto fuori dal proprio Paese d’origine e dall’Italia conseguendovi un titolo di laurea o una specializzazione post lauream”.

Nella circolare delle Entrate dello scorso 4 maggio  2012, si precisa che può accedere al beneficio chi aveva i requisiti al 20 gennaio 2009 o chi li matura anche successivamente a tale data e comunque prima di essere assunto, fermo restando che il beneficio decorre dal 28 gennaio 2011, così hanno anche diritto alla concessione dei benefici fiscali, anche quei i soggetti che in possesso dei requisiti “vengono assunti o avviano un’attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia”, senza specificare la data a decorrere dalla quale rileva l’assunzione o l’avvio dell’attività in Italia.

 

Trasferimento della residenza anagrafica e del domicilio

Il decreto attuativo ha stabilito che, al fine di beneficiare degli incentivi fiscali, i lavoratori che rientrano in Italia devono trasferire la propria residenza e il proprio domicilio in Italia “entro tre mesi dall’assunzione o dall’avvio dell’attività”, fermo restando il possesso degli altri requisiti.

Ciò significa che il soggetto che intenda beneficiare dell’agevolazione fiscale deve:

  • risultare iscritto nelle liste anagrafiche dei soggetti residenti in Italia ovvero
  •  aver presentato domanda di iscrizione all’anagrafe della popolazione residente in Italia,
  •  nonché aver trasferito in Italia il proprio domicilio e, cioè, il centro principale dei propri affari e interessi.

Possono accedere al beneficio anche i lavoratori che abbiano trasferito la residenza e il domicilio anche prima dell’assunzione o dell’avvio dell’attività, purché il trasferimento della residenza e del domicilio sia funzionale all’inizio dell’attività.

 

Ma quali sono le agevolazioni fiscali?

Le agevolazioni fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori riguardano che i  redditi di lavoro dipendente, i redditi d’impresa e i redditi di lavoro autonomo percepiti dalle persone fisiche – soggetti beneficiari, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in misura ridotta, secondo specifiche percentuali. Tali percentuali sono:

1) 20% per le lavoratrici;

2) 30% per i lavoratori.

Nell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione fiscale rientrano sia le attività di lavoro produttive di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49 del TUIR, che le attività di lavoro produttive di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, elencati nell’articolo 50 del TUIR.

 

Inizio attività dipendente o di lavoro autonomo o di impresa

L’agevolazione è comunque applicabile ai soli redditi prodotti nel territorio dello Stato per effetto dell’inizio dell’attività di lavoro dipendente o dell’avvio di un’attività di lavoro autonomo o d’impresa. Le agevolazioni fiscali inoltre spettano fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, e quindi per un massimo di 5 periodi di imposta e, precisamente, per quello in corso alla data di entrata in vigore della legge (2011) e per i quattro successivi (2012, 2013, 2014 e 2015).

 

La richiesta dei benefici fiscali e gli adempimenti del datore

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2011, n.

97156, sono state definite anche le modalità di richiesta dei benefici fiscali da parte dei lavoratori dipendenti rientrati in Italia, nonché gli adempimenti conseguenti a cura del datore di lavoro.

Così si è stabilito che la richiesta deve contenere precise indicazioni, al fine di consentire al datore di lavoro di applicare i benefici fiscali previsti e di darne evidenza nella dichiarazione dei sostituti di imposta e nella certificazione unica. La richiesta deve essere presentata entro tre mesi dall’assunzione, salvo per il periodo di imposta 2011, in cui il termine decorre, per i lavoratori già assunti, dalla data di entrata in vigore del provvedimento delle Entrate. I benefici sono riconosciuti dal datore di lavoro dal periodo di paga successivo alla richiesta e, in sede di conguaglio, dalla data dell’assunzione.

La richiesta inoltre deve essere presentata all’attuale datore di lavoro anche in caso di seconda o ulteriore assunzione  ovvero in caso di prima assunzione successiva allo svolgimento di una attività di lavoro autonomo o di impresa.

 

Decadenza dai benefici

L’articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 238 stabilisce inoltre che il beneficiario degli incentivi fiscali decade dal diritto agli stessi, qualora trasferisca nuovamente la propria residenza o il proprio domicilio fuori dell’Italia, prima del decorso di 5 anni dalla data della prima fruizione del beneficio. In tal caso si provvede a recuperare i benefici già fruiti, applicando le relative sanzioni e interessi.