Come si compila la fatturaper chi aderisce al regime dei contribuenti minimi? Per rispondere a tutti i dubbi viene in aiuto una circolare dell’Agenzia delle entrate del maggio 2012 che fa il punto su tutte le novità introdotte per il regime dei minimi. 

Iva e regime minimi

I contribuenti aderenti al regime dei minimi sono esonerati dall’obbligo di:

  • liquidazione e versamento IVA, l’imposta sul valore aggiunto;
  • tenuta, registrazione e conservazione dei documenti previsti dal DPR n.  633 del 1972 e dal DPR n. 600 del 1973;
  • comunicazione annuale e presentazione della dichiarazione ai fini IVA;
  • versamento e dichiarazione ai fini dell’imposta sulle attività produttive;
  • comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (cd spesometro) ;
  •  compilazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, non essendo soggetti né agli studi né ai parametri;
  • comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, dei dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al DM 4 maggio 1999, e dal DM 21 novembre 2001 (cd comunicazione operazioni “black list”).

Fattura minimi: la dicitura 

In tema sempre di minimi e regime Iva, un dubbio potrebbe ingenerarsi tra i contribuenti interessati: quale dicitura apporre alla fattura?

La dicitura in questione è: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 27 commi 1 e 2 D.

L. 6 luglio 2011 n.98”. Siccome i contribuenti che hanno scelto il regime dei minimi, non subiscono la ritenuta d’acconto, devono rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito afferisce a imposta sostitutiva. Tale dicitura è: “Prestazione non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 5.2 del Provvedimento Agenzia delle entrate del 22.12.2011 n. 185820”. E’ quindi il contribuente minimo che ha l’onere di rilasciare apposita dichiarazione da cui risulti che il reddito a cui le somme afferiscono è soggetto a imposta sostitutiva del 5%.