Disoccupati di lunga durata: incentivi alle assunzioni
L'indennità di disoccupazione non rileva ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per godere degli incentivi all'assunzione di disoccupati di lunga durata. Lo chiarisce l'Inps nel messagio del 20 giugno scorsoPER APPROFONDIRE: assunzione disoccupati di lunga durata incentivi assunzione disoccupati incentivi assunzione disoccupati lunga durata legge 407 assunzioni legge 407 disoccupazione legge 407 indennità di disoccupazione legge 407 stato di disoccupazione legge 407/90 disoccupati lunga durata ![]() Sulla legge 407 che ha previsto agevolazioni all’assunzione di disoccupati di lunga durata, l’Inps fornisce chiarimenti sull’indennità e lo stato di disoccupazione.
Legge 407/90: disoccupati lunga durataL’art. 8 comma 9 della Legge 407/90 promuove l’occupazione di soggetti disoccupati di lunga durata. In caso di assunzione a tempo indeterminato, per l’azienda si prevede uno sgravio contributivo per 36 mesi. Il disoccupato deve essere iscritto da almeno 24 mesi al Centro per l’Impiego, deve essere un lavoratore sospeso dal lavoro e beneficiario del trattamento di integrazione salariale (CIGS) da almeno 24 mesi. Può essere assunto da tutti i datori di lavoro privati, quindi imprese, consorzi, enti pubblici economici.
Incentivi assunzione disoccupatiL’agevolazione in tal caso consiste in una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 50% per 36 mesi. Per le imprese artigianali e per le imprese del Mezzogiorno è invece prevista una riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 100% per 36 mesi.
Inps: messaggio del 20 giugno 2012Su tali incentivi all’assunzione è intervenuto recentemente l’Inps, con il messaggio n. 10378, fornendo chiarimenti in materia proprio di stato di disoccupazione. In particolare, si è posto all’attenzione dell’Istituto di previdenza sociale il problema se l’indennità di disoccupazione concorra a formare il reddito rilevante ai fini della perdita dello stato di disoccupazione, sulla base di quanto disposto dall’articolo 4 del d.lgs. 181/2000 per cui lo stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa deve essere tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.
Indennità di disoccupazione non è reddito da lavoroL’Inps precisa che questa norma dà rilievo all’attività lavorativa effettivamente svolta e non rileva il reddito risultante da indennità di disoccupazione, in quanto non derivante da attività lavorativa. Quindi in sostanza l’Inps chiarisce che l’indennità di disoccupazione non produce reddito da attività lavorativa e come tale non assume rilievo neanche ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per godere dello sgravio contributivo previsto dalla legge n. 407/1990.
Stato di disoccupazione e centri per l’impiegoDa ultimo si ricorda che la competenza a certificare lo stato di disoccupazione è attribuita ai Centri per l’impiego presso cui il lavoratore ha dichiarato la propria disponibilità a lavorare.
21 giugno 2012, ore 13:30
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